CONAI e COLDIRETTI hanno siglato un Accordo per la corretta interpretazione dell’articolo 11 della legge 28 luglio 2016, n. 154 da parte delle imprese agricole e l’avvio di un percorso finalizzato ad assicurare un quadro semplificato degli oneri contributivi consortili a carico delle stesse imprese. La norma dispone, in via generale, che le imprese agricole, singole o associate, quando vi siano obbligate, aderiscano ai consorzi ed ai sistemi di raccolta previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Nell’Accordo è stato chiarito che le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI e al pagamento della relativa quota di iscrizione, ma le singole imprese agricole restano comunque libere di aderire volontariamente ed autonomamente al Consorzio. COLDIRETTI potrà aderire volontariamente al CONAI per tutte le imprese agricole dalla stessa rappresentate, previo adeguamento dello statuto consortile.
Nell’Accordo si precisa che le imprese agricole, anche laddove non aderenti al CONAI, sono soggette, come tutti gli altri operatori, al pagamento del contributo ambientale, sia con riferimento alle transazioni nazionali che alle importazioni di imballaggi. Eventuali contributi non corrisposti o corrisposti parzialmente a tutto il 2 agosto 2017 non debbano più essere versati al Consorzio dalle imprese agricole associate a COLDIRETTI.
Al fine di condividere un percorso di maggiore semplificazione, CONAI e COLDIRETTI hanno infine concordato di procedere alla costituzione di un Tavolo di lavoro per l’elaborazione di proposte relative alla semplificazione delle procedure dichiarative e all‘applicazione di fasce di riduzione o esonero contributivo per le imprese agricole e per i materiali di interesse del settore.
Il testo dell’accordo è disponibile al seguenete link –  Fonte: CONAI