La sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017 del TAR del Lazio richiama il fatto che ad oggi manchino criteri chiari per l’assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, si continuino ad applicare i criteri previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, ma , in base all’art. 195 del D.Lgs 152/2006, il Ministero sarebbe tenuto ad adottare un decreto attuativo (fino ad oggi tanto atteso ma mai emanato).
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, nella sentenza n. 4611 del 13 aprile, richiamando la diffida inviata al Ministero dell’Ambiente, afferma che il termine ulteriormente concesso dalla ricorrente nella sua diffida è pacifico e rende illegittima l’inerzia tenuta dal Ministero intimato.
Per questi motivi il TAR ha accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del silenzio tenuto dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare in relazione alla diffida e dichiara l’obbligo del predetto Ministero di concludere il procedimento menzionato nella diffida adottando, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel termine di 120 giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica ad istanza di parte, della presente sentenza.
Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link
Fonte:Giustizia Amministrativa.it