Le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, per tali ragioni i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile non possono determinare il canone sulla base dei consumi presuntivi, in quanto possono chiedere il pagamento solo per l’acqua effettivamente erogata. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 22 maggio 2017 n. 12870 in merito alla illegittimità del canone idrico calcolato a forfait dal comune.
Il prezzo della fornitura deve essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici.
Difatti i canoni di depurazione e fognatura e il canone per la fornitura di acqua potabile hanno natura privatistica costituendo il corrispettivo del servizio idrico integrato.
Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.

Il testo originale della sentenza, con il riassunto delle diverse fasi, dei ricorsi e dei casi simili è disponibile al seguente link
Fonte: Condominioweb