Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2017, n. 10 ed è entrato in vigore il 14 gennaio scorso. Il punta alla riduzione della dipendenza dal petrolio e ad attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti attraverso la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi. Stabilisce requisiti minimi per la costruzione d’infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto.
Il decreto prevede che entro il 31 dicembre 2020, sia realizzato “un numero adeguato di punti di ricarica” accessibili al pubblico e, secondo le esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino con priorità nelle città metropolitane. Il numero dei punti di ricarica è fissato tenendo conto anche del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni dovranno adeguare i propri regolamenti prevedendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente prevista per gli immobili di nuova costruzione o ristrutturati a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per quelli residenziali di nuova costruzione con almeno dieci unità abitative, la predisposizione all’allaccio per la possibile infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici. Gli spazi auto dotati di colonnina devono essere non inferiore al 20 per cento di quelli totali.
Le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione di quelli esistenti, devono prevedere l’obbligo di infrastrutture di ricarica elettrica “di potenza elevata almeno veloce” ossia compresa tra 22 kW e 50 kW.
Gli enti locali, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, sono obbligati all’acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido bimodale o ibrido multimodale.
Il decreto prevede anche misure per la semplificazione delle procedure amministrative ( Titolo IV) e misure per l’informazione e monitoraggio (Titolo VI).
Il testo della norma è disponibile al seguente link
Fonte: Gazzettaufficiale.it