È stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 20 novembre 2015 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1534 del 03 novembre 2015 Modifiche e adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D.Lgs. 152/2006. Artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015 che modifica alcune nome del piano citato adeguandole alle esigenze normative sopravvenute, alle osservazioni ed alle richieste arrivate alle regioni attraverso le richieste di chiarimento sulle norme del Piano. Il Piano di tutela delle Acque della regione Veneto è stato approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento n. 107 del Consiglio regionale. La sua attuazione risponde alla necessità, ormai indifferibile, di disporre di una normativa di riferimento certa e consolidata e in grado di assicurare nei tempi e nei modi previsti la qualità e la corretta gestione dell’acqua, nel tempo è già stato oggetto di revisioni (che il comunicato stampa riassume in una tabella). Per facilitarne l’applicazione, nel sito web della Regione del Veneto nel tempo sono state pubblicate e aggiornate periodicamente le risposte alle più frequenti richieste di chiarimenti (FAQ), pervenute all’ufficio da diversi soggetti. Le modifiche apportate dalla Regione sono una indispensabile una revisione di alcune sue parti, sempre tenendo conto della necessità del raggiungimento degli obiettivi ambientali posti dalla Direttiva 2000/60/CE. Le modifiche principali che riguardano i gestori del S.I.I. sono relative ai seguenti articoli:

  • articolo 33: sfioratori di piena delle reti fognarie miste (per la parte riguardante la ricognizione degli sfioratori esistenti e la redazione di un programma di adeguamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Bacino entro il 2016);
  • articolo 38: scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura (per la parte riguardante il termine massimo entro cui possono essere concesse deroghe nel caso di presenza, lungo la rete fognaria, di sfioratori). Le modifiche principali che riguardano i gestori degli impianti in cui sono prodotte acque reflue sono relative ai seguenti articoli:
  • articolo 34: acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche (per la parte che riguarda l’assimilazione, a scarichi industriali in fognatura, degli scarichi assimilabili a domestici conformi ai limiti della tabella di cui al punto e.3);
  • articolo 37: acque reflue industriali (per la parte riguardante la separazione delle linee di collettamento e scarico per le acque di processo, per le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e per le acque meteoriche di dilavamento di cui all’articolo 39);
  • articolo 39: acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio (per la parte riguardante la presentazione di un nuovo piano di adeguamento degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, e per la parte riguardante la scadenza entro cui gli interventi di adeguamento dovranno essere realizzati).
  • L’allegato A riporta il testo comparativo degli articoli modificati, l’Allegato B contiene le motivazioni delle modifiche apportate.

Il testo completo della delibera è disponibile al seguente link