La Regione Emilia Romagna ha approvato con delibera n. 2260 del 21 dicembre 2016 l’Elenco regionale dei sottoprodotti .
In base all’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione doveva attivare un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all’articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore, al fine di favorire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti.
A sua volta il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali, prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro per l’identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l’utilizzo.
La determinazione n. 10718/2016 costituisce il Coordinamento permanente sottoprodotti, che ha ricevuto mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell’art. 184 bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi.
La norma:

  • Istituisce presso la Regione Emilia-Romagna l’Elenco regionale dei sottoprodotti;
  • Da mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali di formalizzare con successive determine le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell’ambito del Coordinamento;
  • Dispone che le imprese regionali possano richiedere l’iscrizione all’Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con le determine che verranno emanate e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e o oggetti come sottoprodotti;
  • Dispone che la richiesta di iscrizione sia accompagnata da una relazione che illustri le caratteristiche tecniche della sostanza e/o dell’oggetto, il processo produttivo da cui lo stesso origina, l’impianto o l’attività di destinazione e le modalità di gestione comprovante il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa ed in particolare dall’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 per la qualifica come sottoprodotto; Nella stesa dovranno essere indicate modalità di movimentazione e di deposito di tali sottoprodotti che dovranno essere conformi alla normativa e avvenire nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica;
  • Da atto che l’iscrizione all’Elenco è volontaria e non pregiudica la possibilità di dimostrare con le diverse modalità consentite dall’ordinamento che le sostanze e/o gli oggetti derivanti dalle filiere individuate abbiano la qualifica di sottoprodotti;
  • Dispone che annualmente le aziende iscritte nell’Elenco siano tenute a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna un report con informazioni relative ai sottoprodotti originati dal proprio processo produttivo;
  • Dispone il rilascio da parte dell’ufficio regionale competente di un attestato di iscrizione dell’impresa nell’Elenco per accompagnare il trasporto fatti salvi gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa per il trasporto dei sottoprodotti.
  • Approva la modulistica per la richiesta di iscrizione all’Elenco regionale dei sottoprodotti, per la predisposizione del report annuale del sottoprodotto e l’attestato di iscrizione nell’Elenco regionale dei sottoprodotti, che è parte integrante alla presente deliberazione.

Il testo completo della delibera è disponibile al seguente link
Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna