Con la Deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo ha provveduto a sostituire, per ciascuna categoria di iscrizione, le prescrizioni riguardanti la tenuta e la conservazione dei provvedimenti di iscrizione riportate nei provvedimenti stessi.
Il decreto interessa riprincipiante  i provvedimenti di iscrizione relativi alle categorie del trasporto, dalla 1 alla 6.
Vengono anche modificate le prescrizioni dei provvedimenti delle categorie di iscrizione degli intermediari (categoria 8), al pari di quelle delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto (categoria10) e della bonifica dei siti contaminati (categoria 9). Nel decreto si precisa che per la categoria degli intermediari il provvedimento, sempre acquisito telematicamente dal portale, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto, mentre per le categorie delle bonifiche il provvedimento va conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell’iscrizione.
Il testo della delibera è disponibile al seguente link.
Fonte: Albo Nazionale Gestori Ambientali