La Provincia di Gallura è chiamata a rilasciare il certificato di avvenuto completamento dell’intervento, successivamente alla realizzazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza nel caso di una porzione di fondale marino in uno specchio acqueo di complessivi 7 ettari antistanti un porto turistico, risultato contaminato e per il quale è stata attivata la procedura ai sensi dell’art. 242, qualora le operazioni di messa in sicurezza siano realizzate da un soggetto in due stralci funzionali, uno di 6 ettari e il secondo di 1 ettaro. E, nel caso positivo, della relazione trasmessa dal Dipartimento ARPAS competente per territorio. In particolare chiede un chiarimento univoco delle disposizioni che riguardano l’interpretazione dell’articolo 242, comma 7-bis e dei relativi adempimenti di cui all’art. 248 comma 2 del medesimo Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare chiede:

se il combinato disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 248 e del comma 7-bis dell’art. 242 può risultare applicabile con riferimento all’esecuzione delle verifiche da parte dell’ARPAS ed al conseguente rilascio della relativa certificazione da parte della Provincia nei riguardi della sola realizzazione del primo dei due stralci funzionali del progetto di messa in sicurezza, in forma anticipata rispetto al definitivo completamento delle opere di messa in sicurezza con la realizzazione del secondo ed ultimo stralcio; 2. quali modalità tecniche debbano essere osservate circa l’eventuale possibilità di rilasciare detta certificazione per stralci, in applicazione del comma 7-bis del sopra citato art. 242, in considerazione dell’insussistenza di identificazioni catastali relativamente ad uno specchio acqueo marino; 3. in considerazione del fatto che il caso di bonifica/messa in sicurezza esposto riguarda un fondale di uno specchio acqueo marino contaminato, non riconducibile all’individuazione di matrici come acque sotterranee, né a terreni, così come contemplati dal Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, si chiede di esplicitare nella fattispecie, quali parametri dovrebbero essere tenuti in considerazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica in luogo delle CSC o CSR della parte Quarta del D.lgs. 152/2006.

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica