I Comuni possono gestire direttamente e in economia i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti anche senza l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali lo ha stabilito la sentenza 1034/2016 del Consiglio di Stato. Secondo tale atto la gestione del ciclo dei rifiuti è in linea con la normativa comunitaria e nazionale e con i modelli organizzativi dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. L’assenza dei Comuni fra gli enti assoggettati all’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali non implica la preclusione degli stessi a operare nel settore dei rifiuti, bensì la possibilità di operare senza l’iscrizione all’Albo. Secondo le motivazioni contenute nella sentenza nel Codice ambientale non vi è alcuna prescrizione che impedisca ai Comuni di esercitare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti, restando tuttavia obbligati al rispetto del decreto ministeriale 8 aprile 2008 (disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 apri le 2006, n. 152, e successive modifiche). Il caso era stato sollevato quando Il Comune di Rodigo, decise di non affidare il servizio a Mantova Ambiente ma di gestirlo con propri mezzi e personale. Mantova Ambiente fece ricorso al T.A.R. della Lombardia che lo respinse ritenendolo infondato. La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla Mantova Ambiente s.r.l. la quale ne ha chiesto la riforma giungendo al consiglio di stato. Tutti i dettagli della sentenza al seguente link.