Rendere centrali introduzione di sistemi certificati di misurazione del rifiuto e certi i tempi di passaggio alla tariffazione puntuale. E migliorare la parte sulla prevenzione.
Prendo spunto dalla notizia che persino degli affidamenti operati dai Comuni virtuosi1 è relativamente bassa (42%) l’applicazione dei CAM sui servizi rifiuti2, il DMA recante Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani – stato pubblicato sulla G.U. n. 58 del 13 febbraio 20143.
C’è da dire che quel testo appare “vecchio” ed è segnato da alcuni limiti, al cui superamento potrebbe essere legato un suo rilancio applicativo.
Non mi piace innanzitutto la scelta di considerare “verde” un appalto che rispetta le condizioni definite dal DMA per quanto riguarda i “criteri di base” (selezione dei candidati, specifiche tecniche, condizioni di esecuzione dell’appalto), lasciando (dal momento che le inserisce solo tra i criteri premianti) come opzionale le scelte sulle condizioni di aggiudicazione.
Ritengo invece che un appalto può dirsi verde solo se aggiudicato con i criteri dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” in luogo del “massimo ribasso”.
Solo così incoraggia (attraverso il sistema dei punteggi) le scelte più lungimiranti e consente di premiare la qualità ambientale (oltre che, quasi sempre, di ridurre i costi complessivi di gestione dei rifiuti).
Ma il punto che voglio introdurre qui è come introdurre nei CAM per l’affidamento del servizio do gestione dei rifiuti urbani il passaggio a quell’elemento fondante di una buona gestione dei rifiuti che è il passaggio a tariffa puntuale.
Ovviamente al punto 3.1 Riferimenti normativi va richiamato il DMA sulla tariffa puntuale4 alle cui disposizioni i CAM vanno adeguate in modo da porre tra i criteri base per il rinnovo dell’affidamento dei servizi l’implementazione di un sistema di misurazione e il passaggio a tariffa puntuale.
Il che significa che non vanno ammessi candidati che non abbiano un sistema di misurazione in regola con le disposizioni del DMA (per quanto riguarda la “selezione dei candidati”) e che nell’esecuzione dell’appalto va richiesta la capacità di alimentare il data base necessario alla gestione della tariffa puntuale (tra le “specifiche tecniche richieste”).
Tra le “condizioni di esecuzione dell’appalto” vanno inserite l’effettiva misurazione dei rifiuti (al minimo di quelli residui) e la corretta e univoca trasmissione dei dati raccolti al gestore della tariffa.
In una parola, bisogna avere il coraggio di inserire l’effettiva capacità di misurare i rifiuti e di trasmettere i dati per rendere possibile la gestione della tariffa puntuale tra i “criteri di base” dei CAM del servizio. Perchè questi sono i “criteri minimi”, da un punto di vista ambientale e gestionale, se si vuol andare non a parole verso una economia effettivamente circolare, che sappia cioè ridurre i rifiuti a avviarli al riuso e al riciclaggio.
Con lo stesso intento è necessario approcciarsi ad una integrazione dei “criteri premianti” inseriti tra in CAM del servizio rifiuti.
Riprendendo la battaglia che la Finestra sulla prevenzione dei rifiuti ha sempre sostenuto segnalo la possibilità di inserire tra i “criteri premianti” quello di inserire tra i costi di gestione (CG) della tariffa i Costi di Prevenzione dei Rifiuti (CPR).
Come la Finestra sulla prevenzione dei rifiuti ha ampiamente dimostrato5 è questo il in modo per ricavare una fonte di entrate di destinare strutturalmente alla prevenzione.
A partire dalla definizione di Programmi comunali o di ambito di prevenzione dei rifiuti, collegati con i Programmi regionali e in grado di declinarne la scelte sul territorio. Scelte che possono essere trasformate in azioni sostenute dalle risorse così ricavate.
Tra i criteri premianti può essere inserita anche la capacità tecnica e la disponibilità del candidato ad allargare la misurazione dei rifiuti ad altre frazioni oltre quella residua (umido e verde; alcuni rifiuti secchi riciclabili, …). per articolare la gestione della parte variabile della tariffa TV anche al di là del solo rifiuto residuo.
In generale i CAM vanno aggiornati anche nella parte dedicata alla prevenzione e riduzione dei rifiuti.
Tra le “indicazioni specifiche da dare alla stazione appaltante al punto 3.3 si parla di misure sulla “prevenzione dei rifiuti” (al punto 3.3.1, limitandosi a considerare azioni per ridurre lo spreco alimentare e per il riuso dei beni e prodotti) , di “beni riutilizzabile e preparazione per il riutilizzo” (al punto 3.3.2 ) e di “compostaggio domestico” (al punto 3.3.3).
Questi elementi vengono poi ripresi con indicazioni operative molto generiche al punto 4.4.8 “Elementi per l’individuazione di azioni di riduzione dei rifiuti”,
Bisogna invece capire che il pieno inserimento delle riduzione e della prevenzione nella gestione dei rifiuti avviene con l’inserimento dei loro costi in tariffa.
Si crea una “provvista” strutturale cui attingere sulla base di un programma che prevede azioni i cui esiti vanno riportati pienamente nella contabilità di settore. Non solo in termini economici ma anche della definizione degli input di raccolta a trattamento.
Tra i “criteri premianti” i CAM attuali dal punto di vista delle prevenzione considerano invece solo elementi legati al compostaggio domestico e di comunità.
Se il legislatore prendesse in considerazione questi consigli forse l’applicazione dei CAM in caso di rinnovo degli affidamenti per i servizi sarebbe più accattivante, almeno per quei Comuni che si vogliono mettere seriamente sulla strada di una gestione circolare dei rifiuti.