È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 98 del 29 aprile 2026 il decreto del Ministro n. 91 del 26 marzo 2026 sulla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Il provvedimento abroga il D.M. 8 aprile 2008 e il D.M. 13 maggio 2009 e introduce una disciplina aggiornata dei centri di raccolta, definendone le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.
I centri di raccolta sono individuati come aree presidiate e allestite, nelle quali si svolgono le attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti sia da utenze domestiche sia da utenze non domestiche (art 1 comma 2).
La realizzazione dei centri è demandata agli enti di governo d’ambito territoriale ottimale o ai comuni, che vi provvedono in coerenza con gli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti. Gli stessi enti disciplinano, mediante regolamento, l’organizzazione e la gestione dei centri, individuando le tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di accesso e le regole di utilizzo da parte dell’utenza (art 1 comma 5 e 6).
Il decreto stabilisce inoltre specifici requisiti tecnici e strutturali per i centri di raccolta c(art 2), che dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute, ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, evitando rischi per acqua, aria e suolo. Le strutture devono essere localizzate in aree idonee, preferibilmente già impermeabilizzate, e dotate di recinzione, viabilità interna, illuminazione, pavimentazione impermeabilizzata e sistemi di gestione delle acque.
All’interno dei centri devono essere previste aree distinte per il conferimento e il deposito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, adeguatamente protette e attrezzate con contenitori idonei e misure di sicurezza. Devono inoltre essere presenti cartellonistica informativa e un piano di ripristino del sito da attuare al termine dell’attività.
Per la gestione dei centri è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (art 3), nonché la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato (art 3 comma 5). Le operazioni devono essere svolte in condizioni di sicurezza, garantendo la separazione dei rifiuti e il mantenimento delle loro caratteristiche ai fini del recupero o smaltimento.
Il provvedimento disciplina anche le modalità di gestione di specifiche categorie di rifiuti (art 5), tra cui rifiuti provenienti da attivita’ di costruzione e demolizione, rifiuti pericolosi , rifiuti liquidi, RAEE, batterie, rifiuti sanitari e rifiuti biodegradabili, introducendo misure di sicurezza e contenimento e stabilendo limiti temporali e quantitativi di deposito.
Sono inoltre previste disposizioni sulla tenuta dei registri (art 6), sulla contabilizzazione dei flussi di rifiuti e sulla possibilità di individuare spazi dedicati al riutilizzo e alla preparazione per il riutilizzo di beni usati.
All’intero dei centri di raccolta potranno essere allestite apposite aree da destinare all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati (art 7); aree dedicate alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni usati da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana. Ed aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, appositamente distinte dalle aree di deposito dei rifiuti da avviare ad altre forme di recupero.
Infine, i centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Il decreto è corredato da tre allegati: allegato 1 (elenco dei rifiuti conferibili), allegato 2 (scheda dei rifiuti conferiti al centro di raccolta) e allegato 3 (scheda dei rifiuti avviati a recupero o smaltimento dal centro di raccolta).
Fonte: MASE

