l settore tutela ambientale e Pianificazione del territorio della provincia di Como con un interpello ambientale chiede al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dettagli sull’interpretazione delle norme sulla gestione dei rifiuti per il caso specifico della gestione materiali galleggianti di origine vegetale nelle acque di mari, fiumi, laghi. Ed in particolare se:

  1. i materiali galleggianti di origine vegetale nelle acque di mari, fiumi, laghi, siano da considerarsi rifiuti ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera a) del D.lgs 152 del 2006 attestato che in determinate condizioni sia necessaria la loro raccolta e l’avvio a recupero/smaltimento;
  2. se tali materiali siano compresi nella definizione di rifiuto urbano ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera b)-ter del D.lgs 152 del 2006 come innovato dalla legge 60 del 2022 e quindi
  1. le eventuali campagne di raccolta debbano essere effettuate su iniziativa del comune territorialmente competente o previo nulla osta dello stesso ai sensi dell’art.3
  2. il comune competente debba individuare apposite strutture di raccolta ai sensi dell’art.2, comma 3;
  3. se i costi di gestione possano essere coperti dalla tariffa di cui al comma 7 dell’art. 2
  4. se le province e le autorità di bacino possano essere considerate come soggetti promotori di cui art 1, comma 2, lettera f) della legge 60 del 2022.

Le risposte del ministero in sintesi.

Quesito 1: visto che i materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque vengono raccolti con altri rifiuti di origine antropica presenti in percentuale rilevante per poi essere destinati a operazione di cernita o altre operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 6-bis, sono classificati come rifiuti urbani ed in assenza di strutture che permettono la cernita dal materiale di origine antropica dovranno essere gestiti ai sensi del TU ambientale.

Per quanto riguarda le competenze, quesito 2 la risposta dell’interpello conferma che la gestione dei rifiuti spetta al Comune territorialmente competente, che tali rifiuti debbano essere stoccati e trattati in apposite aree e che spetti a loro sostenerne le spese di gestione. Tali spese andranno inserite in una apposita voce che si aggiunge alla tassa o tariffa dei rifiuti. Le autorità competenti per la gestione possono organizzare specifiche campagne di pulizia anche su istanza di soggetti promotori.

Quesito 3: sebbene le provincie non siano ricomprese esplicitamente tra i soggetti promotori delle campagne di pulizia, va segnalato che comunque le norme nazionali e regionali attribuiscono loro competenze specifiche ambientali, in base all’art. 19 del D.lgs 267 del 2000 e all’art. 1 comma 85 della legge 56 del 2014. Per quanto riguarda invece le Autorità di bacino ai sensi dell’art 1, comma 1, della legge 60 del 2022 sono chiamate ad introdurre, nei propri atti di pianificazione, lungo i corsi d’acqua misure sperimentali volte a trattenere i rifiuti galleggianti, è inoltre auspicabile che collaborino nella corretta gestione delle aree demaniali.

Ulteriori dettagli sulla risposta all’interpello al seguente link

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica