Lo scorso ottobre 2022 CONFINDUSTRIA effettuato un interpello presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alla conferma della possibilità per i Consorzi di cui sopra di avviare iniziative di raccolta di rifiuti tessili presso i punti vendita, al fine di avviarli prioritariamente ad operazioni di riciclaggio e recupero ed a quali condizioni.

La risposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Considerazioni

Per la filiera del tessile non vi è ancora un contesto normativo definito, se non quello concernente l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 205, comma 6-quater), del TUA.

Il regolamento per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile, con specifico riferimento ad abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e prodotti tessili per la casa, è in fase di avanzata istruttoria.

In ordine poi alla possibilità per i distributori di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i propri punti vendita, ai sensi dell’articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del TUA, la stessa è espressamente condizionata all’esistenza di un regime di responsabilità estesa per quella specifica filiera.

Conclusioni

Le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall’entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.

L’interpello di CONFINDUSTRIA è disponibile qui.

La risposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è disponibile qui.

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica