É stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 2014 del 1/9/2023, il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 del MASE recante il Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corredato dei relativi allegati.
Il Regolamento entrerà in vigore il 16 settembre 2023 e definisce (art.1):
- le modalità’ operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività’ di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata
- le dotazioni tecniche e strumentali necessarie per tale attività,
- le quantità’ massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le
- caratteristiche dei rifiuti, nonché’ le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- le specifiche condizioni in base alle quali i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e le condizioni specifiche delle stesse.
Ambito di applicazione (art. 3) Le operazioni di preparazione per il riutilizzo riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Il prodotto ottenuto dalle succitate operazioni viene etichettato con l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».
Il Regolamento non si applica a:
- rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- veicoli fuori uso;
- rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.
Art. 4 – Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata l’artico definisce modalità e procedure di avvio dell’attività.
Art. 5 – definisce i requisiti soggettivi del gestore per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo.
Art. 6 – definisce le dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo
Art. 7 – Definisce alcune norme specifiche per la preparazione per il riutilizzo dei RAEE
Il DM 119/2023 contiene due Allegati:
- Allegato 1 – Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo
- Allegato 2 – Modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo
Il testo del decreto è disponibile al seguente link
Fonte: Gazzetta Ufficiale