L’abbruciamento in loco di residui vegetali è fuori dalla normativa sui rifiuti in quanto ordinaria pratica agricola e la Regione può legiferare in merito lo ha ribadito la Corte Costituzionale nella sentenza 17 marzo 2015, n. 38. (link). La sentenza nasce in seguito al contenzioso tra Stato e Regione Veneto in merito alla legge regionale 11/2014 che consente la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati considerandola normale pratica agricola. Lo Stato contestava alla Regione di avere disciplinato una materia, l’ambiente, di competenza esclusiva statale.