È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2016 la Legge di Bilancio
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232
che contiene al suo interno misure per edilizia, rinnovabili ed efficienza energetica.
In particolare:

  • si proroga l’ecobonus fino al 31 dicembre 2017 con la detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus);
  • si proroga l’ecobonus fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio.
  • gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiorazione: per gli interventi sull’intero involucro dell’edificio lo sgravio sale infatti al 70% della spesa, se gli interventi avranno un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, e al 75% se il lavoro sarà finalizzato a migliorare la prestazione energetica sia invernale che estiva;
  • viene introdotta la possibilità di cedere lo sgravio fiscale non solo alle ditte che fanno i lavori, ma anche a soggetti terzi;
  • sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 le detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni edilizie “semplici”, applicabili a molti altri interventi tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico e di batterie. Rimangono invariate le modalità di accesso;
  • è esteso a tutto il 2017 il bonus mobili: chi ha effettuato lavori nel 2016 e acquisterà mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata nel 2017 potrà beneficiare ancora di uno sconto Irpef del 50%;
  • è confermato anche per il 2017 e il 2018, il bous alberghi nella misura del 65%, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche;
  • per interventi antisismici, si ridefinisce la misura dell’agevolazione fiscale e la sua durata: 50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
  • la detrazione è incrementata nel caso in cui dagli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore: 70% e 80% nel caso di passaggio a una o due classi di rischio inferiori; 75% e 85% qualora gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali;
  • l’ambito di applicazione viene esteso agli edifici situati nella zona sismica 3 (art. 1, commi 2-3).

Il testo del decreto è disponibile al seguente link
Fonte: Gazzettaufficiale.it