In base all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, Entro novanta giorni dal decreto, devono predisporre un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI), elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.
In attesa dell’emanazione definitiva di tali linee guida il Ministero dell’Ambiente ha emanato delle linee guida il Ministero dell’Ambiente fornisce le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.
Il documento è disponibile qui.
Fonte: Ministero dell’Ambiente