Il Ministero dell’Ambiente al punto 12 della nota 12442 del 17 giugno 2015 ha chiarito alcune questioni in merito al rilascio dell’Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) per quanto concerne gli impianti di gestione di rifiuti. Secondo la nota gli impianti di gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento in relazione ai rifiuti gestiti, nemmeno nella forma della verifica preliminare. Gli obblighi connessi alla relazione di riferimento prevista dalla disciplina Aia, vanno riferiti esclusivamente alle sostanze pericolose pertinenti eventualmente gestite e non alla presenza dei rifiuti. Le disposizioni relative alla chiusura e ai successivi necessari interventi sono di norma previste dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 208 del Dlgs 152/2006. Ove la relazione di riferimento sia dovuta resta da un lato l’opportunità di considerare la presenza dei rifiuti nella definizione dei centri di pericolo, dall’altro la facoltà di integrare la caratterizzazione anche considerando la possibile contaminazione da rifiuti. Analoghe considerazioni valgono per la pollina e il liquame suino degli allevamenti intensivi, che non sono sostanze pericolose ai sensi del regolamento Reach.