È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n.157 del 7-7-2016) il Decreto 31 maggio 2016, n. 121 Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché’ requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 così detto decreto1 contro 0. In base a tale decreto a partire dal prossimo 22 luglio i grandi punti vendita (con superficie maggiore a 400 metri quadrati) saranno obbligati a ritirare gratuitamente i Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) con dimensioni fino a 25 cm, senza alcun obbligo di acquisto di nuovi apparecchi da parte del cittadino.

Il decreto definisce:

  • le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all’interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
  • i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
  • i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento
  • l’ambito di applicazione (art.2): sono obbligati al ritiro 1 contro 0 i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, il ritiro è facoltativo per le attività con superfici sotto tale valore Sono esclusi dal ritiro 1 contro 0 i RAEE professionali;
  • obbligo di informare la clientela della possibilità del ritiro che deve essere gratuito e senza acquisto di altro oggetto (art.4);
  • Gli articoli 5 e 6 definiscono come dovranno essere allestiti i luoghi del ritiro e di stoccaggio come dovrà avvenire lo svuotamento dei contenitori (art 5, 6)
  • modalità di trasporto dei piccoli Raee (art.7);
  • modalità di ritiro per i distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza (art.8).