Con Sentenza n. 934 del 5 dicembre 2016, il Tar Sardegna si è espresso in merito al caso di un progetto di impianto eolico da realizzare in un’area destinata a insediamenti produttivi a carattere industriale, sulla quale non risultava gravare alcun vincolo urbanistico, archeologico o paesaggistico. Le amministrazioni interessate avevano tentato di impedire – con motivazioni poco fondate – la realizzazione di un impianto eolico in una zona industriale, peraltro già degradata. Secondo il TAR tale atto rappresenta una chiara violazione del regime legislativo di favore che deve essere adottato verso le rinnovabili.
Una prima valutazione negativa d’impatto ambientale, arrivata dalla Regione, era stata impugnata dal proponente e annullata dalla II Sezione del Tar Sardegna. Il procedimento era stato quindi riavviato, ma aveva portato anche questa volta ad un esito negativo della valutazione d’impatto ambientale, con motivazioni del tutto analoghe al precedente diniego, con conseguente nuova impugnazione da parte del proponente.
I giudici amministrativi osservano innanzitutto che, tra la prima e la seconda pronuncia del Tar, con Dgr n. 40/11 del 7 agosto 2015 la Regione Sardegna ha individuato specifiche zone del territorio sardo inidonee all’installazione di impianti eolici e tra queste non ha individuato le zone industriali. Ma di questo provvedimento le Amministrazioni non ne avevano tenuto conto nell’esprimere le nuove valutazioni ambientali.
Nella Sentenza si legge se è vero che un preesistente stato di degrado non autorizza di per sé nuovi interventi ulteriormente incidenti in termini negativi, è altrettanto vero, per converso, che quella relativa all’installazione di nuovi impianti eolici è fattispecie, come noto, del tutto peculiare perché ascrivibile a una generale ‘politica normativa’ – nazionale e internazionale – tendente all’implementazione delle fonti energiche pulite .

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Fonte: nextville.it