Il Ministero delle finanze con Risoluzione n.2/DF del 9.12.2014 ha precisato che sono esenti dal pagamento della tassa rifiuti i magazzini delle imprese e le aree scoperte asservite al ciclo produttivo che generano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente. Il Ministero sulla base dell’articolo 1 comma 649, legge 147/2013 stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori relativi, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono, quindi, intassabili le aree, sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente, rifiuti speciali, perché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili, le aree scoperte, che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, in via continuativa e prevalente, se asservite al ciclo produttivo I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili, perché produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del comune. Il testo completo dela Risoluzione n.2/DF è disponibile nel sito web del Dipartimento delle Finanze al seguente link.