La tassa sui rifiuti non può essere più alta per i cittadini che non risiedono nel Comune. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4223 del 6/9/2017.  In base a quanto si legge nella sentenza “l’ente deve rispettare, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, il fondamentale principio di proporzionalità, anche in applicazione del principio comunitario «chi inquina paga», affermato in materia di Tarsu dalla Corte Ue nel 2009 e nel 2014.” I comuni non possono determinare le tariffe in libertà, generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandoli con argomenti estranei allo specifico contesto. Ne consegue che la decisione si deve basare su una stima realistica della produzione di rifiuti in ragione delle caratteristiche proprie di quel territorio comunale.
Fonte: Consiglio di  Stato  –   Il  testo completo della sentenza è disponibile al seguente Link.