La sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 3756 del 09/03/2012 ha affermato – sulle orme di Corte cost., 24 luglio 2009, n. 238, la quale vi aveva individuato i tratti distintivi del prelievo tributario – che la tariffa d’igiene ambientale (TIA) non può essere assoggettata ad Iva, in ragione della sua natura tributaria, della mancanza di disposizioni legislative che ciò prevedano e della irrilevanza di talune prassi contrarie.