É stato pubblicato In Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n.18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (GU Serie Generale n.55 del 06-03-2023). Il Decreto è in vigore dal 21 marzo 2023 ed abroga il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 che attuava la passata direttiva 98/83/CE.

Il Decreto è previsto dalla Legge di Delegazione europea 2021: LEGGE 4 agosto 2022, n.127 all’art.21 dove sono indicati i principi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/2184.

Il D.Lgs. n.18/2023 ha come obiettivo la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite. Punta anche al miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

In particolare il D.Lgs.:

  • rivede e introduce (art.4) norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “salubrità e pulizia”, anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori di rilevanza sanitaria (allegati 1-3)
  • stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili (art.8), per i reagenti chimici e per i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento;
  • introduce (art.6) un approccio basato sul rischio finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua, implementando il monitoraggio di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura – inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura – conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l’intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell’acqua (specificati all’articolo 5) e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale;
  • migliora l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura e assicura la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, volta a fornire un’informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano (art.7);
  • definisce i requisiti dei Controlli (art.12) volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano consistono: un insieme di attività effettuate regolarmente e in conformità alle indicazioni del Decreto (art.12 controlli esterni e art.13 controlli interni) e all’allegato II, Parte A e B, per garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all’articolo 4;
  • definisce il sistema sanzionatorio per le violazioni del Decreto che possano essere commesse dal gestore idro-potabile.
  • Istituisce in oltre i seguenti organi di mo monitoraggio e controllo
  • (art.19)CeNSiA e di AnTeA per assicurare un approccio sistemico nell’implementazione del decreto e per la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell’attuazione del decreto stesso;
  • (art.20) la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio idrico (definito all’art.6).

Il testo del decreto è disponibile al seguente link

Fonte: Gazzetta Ufficiale