Interpello in materia ambientale in ordine agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (A.E.E.) quesito posto dalla provincia di Lecco.
La provincia chiede se un soggetto importatore di un’ A.E.E., acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione e/o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale “prototipo” per la valutazione della qualità del prodotto: – sia soggetto agli obblighi di iscrizione al Registro RAEE; – debba essere ritenuto responsabile dell’indicazione o meno delle informazioni tecniche per lo smaltimento del RAEE all’interno del manuale di istruzione allegato al prodotto importato.
Il ministero Risponde che l’esclusione dal campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014 per un’AEE, acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione e/o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale “prototipo” per la valutazione della qualità del prodotto, opera solo laddove si verifichino le condizioni definite dalla normativa RAEE, anche secondo quanto indicato dalle F.A.Q. specifiche, comprese quelle relative all’immissione sul mercato. Tale principio generale non può trovare applicazione tout court, essendo necessaria una valutazione specifica delle caratteristiche tecniche, funzionali e commerciali dell’apparecchiatura nonché delle modalità di importazione, utilizzo, custodia e successiva gestione della stessa.
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 relativo alla gestione degli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari. Quesito della provincia Autonoma di Bolzano.
La provincia di Bolzano in sintesi chiede se:
- nel caso in cui la gestione dell’impianto di sterilizzazione di sterilizzazione di rifiuti sanitari infettivi sia affidata, in appalto, al fornitore, il soggetto usufruttuario della deroga dall’autorizzazione è l’Azienda Sanitaria che ospita l’impianto o l’appaltatore della gestione del medesimo?
- La deroga dall’autorizzazione di gestione di un impianto di sterilizzazione cioè, di trattamento di rifiuti pericolosi, include anche la deroga dall’applicazione della Parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di incidenza Ambientale?
- Nel caso in cui la deroga dall’applicazione della Parte II del D.lgs. 152/2006 non sia applicabile, il soggetto obbligato alla richiesta di V.I.A. e, nel caso, di V.INC.A. è l’Azienda Sanitaria che ospita l’impianto o l’appaltatore della gestione del medesimo?
- In ragione del fatto che l’art. 7 del DPR 254/2003 non offre chiarezza sulla diversità tra “gestione diretta” degli impianti di sterilizzazione in situ, e “gestione appaltata” dei medesimi impianti a soggetti terzi si chiede di chiarire: se l’individuazione dei vari soggetti e correlate responsabilità debba seguire il disposto dell’art. 183 richiamato ovvero se il fatto che l’impianto di sterilizzazione sia in situ comporti, altresì, che l’individuazione della responsabilità complessiva della sua gestione ricada sull’Ente appaltante (azienda ospedaliera). 5) Infine, considerata la risposta in merito al quesito sull’individuazione del nuovo produttore dei rifiuti urbani, ex lege, generati dall’impianto di sterilizzazione (punto 4)) e considerata l’assenza di condizionamenti nelle modalità di smaltimento successive (ex 55835 Risposta a quesito Regione Toscana), chiarire se detti rifiuti siano assoggettabili a TARI ovvero alla mera tariffa economica dell’impianto di smaltimento autorizzato cui saranno destinati.
Fonte: MASE

