L’Autorità Idrica Pugliese (AIP) è da tempo impegnata nella promozione di soluzioni orientate alla sostenibilità e al riutilizzo delle acque, con particolare attenzione alla chiusura del ciclo idrico AIP, e sta valutando ogni misura utile a garantire la disponibilità di risorse idriche adeguate al contrasto di tali eventi, riducendo contestualmente la pressione sulle già limitate risorse idropotabili. Attraverso l’interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) chiede di fornire un’interpretazione delle norme vigenti in relazione alle seguenti ipotesi operative, con finalità di protezione civile e ambientale:

  1. Utilizzo di acqua reflua depurata e affinata, conforme ai limiti di qualità stabiliti dal DM 185/2003, in uscita dagli impianti di depurazione e stoccata in apposite vasche, per l’approvvigionamento delle Auto Pompa Serbatoio (APS) e Auto Botte Pompa (ABP) dei Vigili del Fuoco, in assenza di rete duale, per interventi di spegnimento di incendi boschivi e non.
  2. Utilizzo, in via eccezionale e temporanea, delle acque reflue depurate che rispettino i parametri della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, ai fini antincendio, in ragione dell’emergenza idrica in atto e della necessità di garantire disponibilità idrica immediata per finalità di pronto intervento.

La risposta del Ministero

Quesito n. 1), è ammesso il riutilizzo di acque reflue per scopi antincendio quale uso industriale ai sensi e per gli effetti del d.m. n. 185/2003. In particolare:

  1. nel caso di riutilizzo a fini industriali, là dove lo standard minimo previsto per tali usi dall’art. 4, comma 1, d.m. n. 185/2003 non assicuri un adeguato livello di protezione dell’ambiente in relazione allo specifico uso industriale, i limiti da applicare nel caso concreto sono individuati in sede di autorizzazione all’esito di un accordo integrativo ex art. 11 legge n. 241/1990 in relazione agli specifici usi cui sono destinate le acque;
  2. ferme le pertinenti valutazioni spettanti alle autorità competenti, i valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del TUA non assicurano, neanche astrattamente, un adeguato livello di protezione dell’ambiente in relazione ad usi antincendio in ambienti naturali, urbani e agricoli;
  3. ferme le pertinenti valutazioni spettanti alle autorità competenti, l’uso antincendio di acque affinate presenta caratteri materiali assimilabili agli usi civili, con la conseguenza Pag.5/5 che gli standard minimi previsti per questi ultimi dall’art. 4 comma 1 del d.m. 185/2003 e dal punto 1 dell’allegato allo stesso d.m. n. 185/2003 costituiscono un solido riferimento ai fini del riutilizzo delle acque per usi antincendio

Quesito n. 2), ai sensi dell’art. 6 d.m. n. 185/2003, non è ammissibile alcuna forma di riutilizzo in assenza di un previo titolo autorizzativo.

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica