Interpello proposto dalla provincia di Savona si fa riferimento al caso di una installazione IPPC 4.1. di fabbricazione prodotti chimici organici che prevede, al fine dell’abbattimento dell’acido solfidrico generato dal processo produttivo, un impianto Claus di recupero dello zolfo (SRU) con successivo transito dei fumi in uscita verso un post-combustore a servizio del Claus stesso, nonché impiegato per trattare anche altri contributi (da emittenti) provenienti dal ciclo produttivo. Le varie emissioni confluenti nel suddetto post combustore hanno caratteristiche chimico-fisiche non omogenee, pertanto i limiti per gli ossidi di zolfo dei singoli contributi e dell’emissione finale sono stati fissati solo in flusso di massa.

Problematicità riscontrate: il sistema per il recupero dello zolfo che preveda la sola rimozione dei gas acidi con trattamento amminico e la presenza di una unità di recupero dello zolfo Claus (SRU) e post combustore, presenta un’efficienza di conversione dell’H2S tale da non garantire il rispetto dei limiti di cui alla BAT 2022/2427, per gli ossidi zolfo. Richiesta: Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede a codesto spettabile Ministero se un impianto Claus esistente debba sottostare all’adeguamento alle BAT 18 tab. 1.6, con particolare riferimento al rispetto del limite di concentrazione di SOx.

La risposta del MASE

Le emissioni di SOx di un impianto Claus esercito nell’ambito di un impianto chimico soggetto ad autorizzazione integrata ambientale devono generalmente rispettare, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione un valore limite di emissione individuato nell’intervallo BAT-AEL di cui alla BAT 18, tab. 1.6 della decisione di esecuzione 2022/2427 (Conclusioni sulle BAT WGC) e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto. Resta ferma la possibilità, per il gestore, di chiedere motivatamente la concessione di una deroga a tale obbligo con motivazioni coerenti con l’allegato XII.bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06. Resta inoltre ferma la possibilità per l’autorità competente di tenere conto della miscelazione di diversi flussi inquinanti prima del rilascio in atmosfera, per la fissazione del più adeguato valore limite di emissione, tenendo conto dei BAT-AEL applicabili ai singoli flussi.

Fonte: MASE