Alcune tipologie di interventi all’interno dei Siti d’Interesse Nazionale non avranno più bisogno della preventiva valutazione del Ministero dell’Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE): con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale infatti è entrato in vigore il Decreto del MASE n°45 del 26 gennaio2023, che individua le attività che non sono oggetto di “valutazione delle interferenze” da parte del MASE e, laddove risulti questa invece necessaria, definisce criteri e procedure per effettuarla, come anche le modalità di controllo.

Il provvedimento individua categorie di attività “libere”, interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, nonché previa acquisizione del quadro ambientale, chiarendo anche la gestione di interventi riguardanti la messa in sicurezza operativa del sito.

Il decreto costituisce una norma di semplificazione che consente la rapida e, in alcuni casi, immediata realizzazione di alcune tipologie di interventi e opere all’interno dei SIN, senza che ciò pregiudichi né interferisca con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determini rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori del sito.

Tale disciplina non trova applicazione nel caso di conclusione del procedimento di accertamento dello stato di potenziale contaminazione del sito interessato dall’intervento e dall’opera (C<CSC, C<CSR) per tutte le matrici (suolo, sottosuolo e acque sotterranee), ovvero decorsi 90 giorni dalla data di acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 252, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (per tutte le matrici).

La disciplina si applica, invece, qualora il sito risulti potenzialmente contaminato o contaminato, anche per una sola matrice.

Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 gennaio 2023, n. 45, attuativo dell’art. 242-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha distinto le diverse tipologie di interventi e di opere in funzione dell’impatto, anche potenziale, che possono esercitare sulle matrici ambientali, e in funzione di specifiche caratteristiche dell’area interessata, con conseguente diversificazione della procedura di valutazione delle interferenze.

Tale suddivisione ha condotto alla definizione delle seguenti cinque tipologie di interventi e opere:

         a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo (art. 4);

         b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico  abilitato (art. 5);

         c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione (art. 6);

         d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico  abilitato, previa acquisizione del quadro ambientale, che rispettano specifici requisiti tecnico-costruttivi e  ambientali (art.7);

         e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze (art. 8).

Non sono soggette alle disposizioni del citato decreto ministeriale gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all’attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché i pozzi di emungimento per le finalità di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi dell’art. 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 26 gennaio 2023

Secondo il vigente quadro normativo, la realizzazione degli interventi e opere nei SIN, laddove prevista, è assoggettata alla preventiva valutazione da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all’art. 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di cui all’art. 25, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, a seconda della tipologia di intervento e opera.

La valutazione delle interferenze è svolta nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (art. 9, comma 1). È fatta salva comunque la possibilità da parte del proponente di chiedere la valutazione anche fuori da tali casi, direttamente al Ministero (art. 9, comma 3).

Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell’area di intervento, sono acquisiti secondo le modalità indicate all’art. 9, comma 2, in funzione della tipologia di intervento e opera.

Nell’accertamento dello stato di potenziale contaminazione del sito occorre tenere presente la definizione di sito di cui all’art. 240, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, che comprende tutte le matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo e acque sotterranee).

Nelle more dell’adozione dei nuovi modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di valutazione delle interferenze prevista dall’art. 9, comma 6, del decreto, la modulistica da utilizzare è la seguente:

        – decreto direttoriale n. 46 del 30 marzo 2021, nel caso di interventi e opere che rientrano tra quelli contemplati dall’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

        – decreto direttoriale n. 113 del 19 luglio 2021, nel caso di interventi e opere che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 del 2017.

Per maggiori informazioni:

Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2023, il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45

Comunicato stampa del ministero al seguente link

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica