La circolare emanata dall’ Albo Gestori Ambientali fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9 di alcune attività (sia dirette che indirette) soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti) e che, di conseguenza, concorrono a determinare le classi di iscrizione della stessa categoria basate sugli importi dei lavori di bonifica cantierabili, e dall’altro quali sono invece le attività da considerarsi escluse da tale obbligo.
La Circolare, inoltre, precisa i criteri per la determinazione dell’importo dei valori cantierabili rispetto alla classe d’iscrizione.

La circolare specifica che considerato quanto disciplinato dal Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, SONO SOGGETTE all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 le imprese che svolgono le seguenti attività:
− messa in sicurezza d’emergenza definita dall’articolo 240, comma 1, lettera m), D. Lgs. 152/2006;
− messa in sicurezza operativa definita dall’articolo 240, comma 1, lettera n), D. Lgs. 152/2006;
− messa in sicurezza permanente definita dall’articolo 240, comma 1, lettera o), D. Lgs.152/2006;
− bonifica definita dall’articolo 240, comma 1, lettera p), D. Lgs. 152/2006;
− ripristino e ripristino ambientale definito dall’articolo 240, comma 1, lettera q), D. Lgs.152/2006
Non sono, invece, soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 le imprese che svolgono le seguenti attività:
− indagini preliminari di cui all’articolo 242, comma 2, D. Lgs. 152/2006;
− attività di progettazione della caratterizzazione e di esecuzione della stessa (come specificato dalla Circolare Prot. n. 614/ALBO/PRES del 30 maggio 2006);
− misure di prevenzione di cui all’articolo 242, comma 1, D. Lgs. 152/2006, incluse le procedure di cui all’articolo 242-bis e gli interventi di cui all’articolo 242-ter del medesimo decreto legislativo, che il responsabile dell’inquinamento deve attuare nelle successive 24 ore dal verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, per come definite dall’articolo 240, comma 1, lettera i), D. Lgs. 152/2006;
− analisi di rischio sanitario e ambientale di cui all’articolo 240, comma 1, lettera r), D. Lgs.152/2006;
− tutte le attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica
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Fonte: Albo Gestori Ambientali
