Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 138506 del 22 luglio 2025, fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 28 giugno 2024, n. 127 (“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”), in relazione al codice EER 170504 relativo a “Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”.

In particolare, come chiarito dal Ministero, il D.M. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”), all’allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice EER 170504, tra cui l’utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l’operazione R10 ovvero il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia.

Tale forma di recupero è diversa in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del D.M. n. 127 del 2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.

Per il Ministero non è condivisibile l’interpretazione secondo cui il recupero identificato con l’operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 17 05 04, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all’operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del D.M. n. 127 del 2024.

Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l’utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e l’impiego del prodotto “aggregato recuperato” ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.

Il Ministero ha dunque concluso che, ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del D. M. n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.

Fonte: Tuttoambiente