Il 20 novembre 2018 è entrato in vigore il Decreto Morandi (il D.L. 109/2018), che con l’art. 41 è intervenuto anche sull’emergenza fanghi di depurazione. Con la sentenza n. 4238 del 29 gennaio 2019 (disponibile qui) la Sezione III Penale della Corte di Cassazione ha osservato che a seguito dell’entrata in vigore del decreto Morandi l’art. 41 “nel richiamare espressamente i limiti di cui all’Allegato IB del d.lgs. 92\1999, precisando che gli stessi “continuano a valere”, stabilendo, così, una inequivocabile continuità con il passato, fissa anche limiti specifici per gli idrocarburi”. La Corte Suprema ha quindi concluso che “tenendo conto, quindi, della novità legislativa, e quindi del citato art. 41, andranno apprezzati esclusivamente i parametri in essa indicati, considerando comunque che gli stessi riguardano l’utilizzazione dei fanghi e devono pertanto essere rispettati in tale fase ultimativa della loro gestione.
Un articolo contenuto nella rivista online lexambiente commenta in maniera dettagliata tale sentenza. L’articolo Rifiuti.Fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura e art. 41 decreto Genova è disponibile qui
Fonte: osservatorio agromafie  – Lexambiente