La provincia di Verona chiede informazioni in merito all’applicazione della procedura semplificata per le operazioni di bonifica. Nel dettaglio la provincia chiede:

Considerato che il responsabile della contaminazione ha comunque l’obbligo per legge di bonificare a proprie spese un sito contaminato sembrerebbe che la procedura semplificata normata dall’art. 242 bis possa essere intrapresa solo da un operatore interessato (proprietario, gestore di un sito, ecc.) ma non responsabile della contaminazione che intenda, a proprie spese, effettuare l’intervento di bonifica del suolo. In assenza di uniforme interpretazione da parte degli Enti competenti, si chiede in primo luogo se il responsabile della contaminazione possa usufruire della procedura semplificata di cui all’art. 242 bis oppure se sia obbligato a procedere conformemente alla procedura ordinaria di cui all’art. 242.

All’ente pervengono richieste di pareri su progetti di bonifica che perseguono effettivamente l’obiettivo della riduzione della contaminazione del suolo al di sotto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) mediante interventi di asportazione dei terreni contaminati. Molti di questi progetti sono però basati su indagini preliminari che non studiano minimamente la matrice acque sotterranee (anche nel caso di profondità limitata delle acque sotterranee dal piano campagna) e pertanto non è noto lo stato di eventuale contaminazione delle acque sotterranee del sito. Dalla lettura della norma sembrerebbe applicabile la procedura semplificata di cui all’art. 242 bis solo per siti dove è stata accertata la sola contaminazione della matrice suolo e pertanto si deduce che per l’applicabilità della procedura semplificata di cui all’art. 242 bis sia necessaria l’investigazione anche della matrice acque sotterranee. Si chiede pertanto se sia corretta tale interpretazione da parte dello scrivente ente e se quindi sia necessario comunque indagare la matrice acque sotterranee per poter stabilire l’applicabilità o meno della procedura semplificata di cui all’art. 242 bis ai casi in esame.

Fonte: MASE