La Regione Toscana sta provvedendo a disciplinare con norma regionale il procedimento tecnicoamministrativo per la definizione del Piano di risanamento delle aree affette da inquinamento diffuso, in applicazione dalla deliberazione del Consiglio Federale del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) 12 luglio 2016, n.76/16 CF (Criteri per l’elaborazione dei piani di gestione dell’inquinamento diffuso).
L’interpello chiede di chiarire:
- quale sia l’Amministrazione Pubblica obbligata ad intervenire, laddove siano necessari interventi di risanamento dell’inquinamento diffuso non riconducibili ad uno specifico sito;
- su quale Amministrazione Pubblica debbano ricadere gli oneri della bonifica in caso di impossibilità di individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento;
- se, nel caso di un sito contaminato per la sola falda sotterranea e oggetto di un intervento di bonifica, l’applicazione dell’art. 253 del TUA sia legittimo considerando la sola area sorgente della contaminazione, così come individuata a seguito del modello concettuale previsto dal piano di caratterizzazione, tenendo dunque in considerazione le particelle e subalterni, o porzioni di questi, su cui insistono/insistevano gli oggetti da cui si è originata la contaminazione.
L’interpello nel dettaglio è disponibile al seguente link
La risposta del ministero è disponibile al seguente link
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica