Con la legge regionale 2 agosto 2024 N. 35 la regione Toscana affida ai comuni competenze in materia di bonifica dei sito contaminati. Nel dettaglio la Regione conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati di cui agli articoli 242 e 242 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che ricadono nell’ambito del territorio di un solo comune. Disciplina, altresì, i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione stessa.

Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative in materia di bonifica relative:

a) ai procedimenti disciplinati dall’articolo 242 ter del d.lgs. 152/2006;

b) ai procedimenti disciplinati dall’articolo 249 del d.lgs. 152/2006;

c) ai siti di cui all’articolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

d) alla gestione della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica di cui all’articolo 251 del d.lgs. 152/2006 e di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme in materia dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

e) ai procedimenti disciplinati dall’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 che interessano situazioni di potenziale contaminazione oppure contaminazione accertata, senza soluzione di continuità fra il territorio di più comuni limitrofi;

f) ai procedimenti relativi all’accertamento, alla pianificazione ed attuazione degli interventi, nonché alle disposizioni di salvaguardia direttamente collegate alle situazioni riconosciute di inquinamento diffuso disciplinate dal capo II della presente legge.

Il testo della norma è disponibile al seguente link

Fonte: Regione Toscana