Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato la circolare n.957 del 24/03/2020 avente ad oggetto “Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e c) del DM 2 marzo 2010 per la produzione di energia elettrica da filiera corta, di cui all’articolo 19, comma 1, del DM 06 luglio 2012 – Pianificazione controlli a seguito emergenza COVID-19”.
Nel  dettaglio:

  • Per i soli controlli della biomassa di cui all’articolo 4 del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010 – utilizzata per la produzione di energia elettrica rinnovabile nel corso del 2019 – i controlli verranno effettuati dai Funzionari incaricati secondo procedure informatiche, fino all’emanazione di eventuali nuovi disposizioni.
  • I Funzionari incaricati contatteranno gli Operatori Elettrici via mail e comunicheranno la tipologia di documentazione necessaria e che dovrà essere inviata informaticamente per svolgere il controllo.
  • Preliminarmente dovrà essere inviata una dichiarazione – ai sensi degli Art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante – in cui si attesta che tutta la documentazione trasmessa ai fini della certificazione della tracciabilità di filiera per il coefficiente moltiplicativo del K 1,8 è conforme all’originale.
  • Si dovrà attestare altresì che tutti i DDT, relativi ad ogni fornitore – che verranno inclusi negli elenchi trasmessi per il controllo – sono conformi a quelli registrati nella contabilità fiscale.
  • Tale documentazione, che deve essere obbligatoriamente conservata in forma cartacea, potrà essere verificata dai Funzionari incaricati nelle successive visite di controllo.
  • L’invio al GSE dei verbali protocollati e sottoscritti avverrà al termine delle procedure di controllo per tutti gli O.E. che hanno inviato istanza per il 2019.

La circolare è disponibile  qui
fonte:  FIPER