Con la Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 il Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha introdotto la possibilità di iscrizione nella categoria 1 per le imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti.

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali considerata la sempre maggior diffusione sul mercato delle capsule di caffè e di altri infusi e la conseguente necessità di intercettare, in un’ottica di economia circolare finalizzata al recupero e al riciclo, la relativa frazione esausta all’interno dei circuiti organizzati di raccolta differenziata. Considerato anche che alcuni operatori di mercato hanno classificato tali tipologie di rifiuto con il codice EER 20 01 99 e che il rifiuto così classificato può essere conferito presso i Centri di raccolta comunali ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 116/2020 ha rilevato l’opportunità di poter integrare tale tipologia di rifiuto, identificato dal codice EER 20 01 99 (capsule di caffè o altri infusi esausti) all’interno dell’attuale sottocategoria della categoria 1 individuata nell’allegato D, Tab. D2 alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, relativa alla raccolta differenziata di determinate tipologie di rifiuti.

Al fine di consentire alle imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti di avvalersi delle dotazioni minime individuate dall’allegato D, Tab. D2, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, la citata Tabella D2 viene integrata con la tipologia di rifiuto identificata dal codice EER 20 01 99.

Testo della  Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025  del Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali

Fonte: Albo Nazionale Gestori Ambientali