Con Circolare n. 306 del 21 aprile 2015, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9 (attività di bonifica dei siti) e 10 (attività di bonifica dei beni contenenti amianto), in seguito alle nuove disposizioni contenute nel nuovo regolamento dell’Albo previsto dal D.M. 120/2014.
In particolare:
- il D.M. 120/2014 ha rideterminato gli importi dei lavori di bonifica cantierabili sui quali sono basate le cinque classi di iscrizione (dalla A alla E) nelle categorie 9 e 10.
- il Comitato Nazionale rileva che essendo rimasti immutati, rispetto a quanto stabilito dalla disciplina antecedente al D.M. n. 120/2014, i requisiti previsti per l’iscrizione nelle suddette categorie (e relative classi), le imprese già iscritte ex D.M. n. 406/1998 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi di cui al D.M. n. 120/2014.
- ai fini dell’iscrizione in categoria 10 continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004 in tema di garanzie finanziarie e, quindi, resta immutata la garanzia di 15.000 euro per l’iscrizione in classe E relativamente a lavori di bonifica cantierabili fino a 25.000 euro.
La circolare è disponibile al seguente link.