Poi l’Italia avrà una legge contro lo spreco alimentare e per favorire la devoluzione, cioè la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari (e farmaceutici) a fini di solidarietà sociale.
Indice generale
- Come nasce la legge
- I contenuto della legge
- Reazioni e commenti
- Considerazioni conclusive
Come nasce la legge
La Finestra sulla Prevenzione dei rifiuti si è soffermata spesso sul tema dello spreco alimentare e nel numero del 7 luglio 2015 [1] commentò la proposta di legge 3057, che iniziava allora il suo cammino parlamentare, giunto ora all’approvazione della Camera dei deputati.
Un lungo lavoro in commissione accompagnato da numerose audizioni ha visto convergere le forze politiche su un testo di legge unificato[2] “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.“, licenziato dalla Camera il 17 marzo 2016 e che va ora all’approvazione del Senato[3].
Questa potrebbe essere semplificata dal fatto che alla Camera l’approvazione è stata larga e nessuno di è “messo di traverso”[4].
Rimandando all’approvazione finale un bilancio definitivo è però possibile qualche considerazione a partire da quella che (per i numeri[5] già ricordati nelle precedente finestra -cui rimando- ampiamente ripresi anche dalla stampa non specialistica[6]) appare un’emergenza di dimensioni rilevanti per la quale l’Italia tenta di organizzarsi.
Sarà per l'”eredità culturale” di Expo 2015, sarà per lo sviluppo di un tessuto di recupero solidaristico che ha accompagnato in questi anni la crescita dello spreco ed è capillarmente insediato nel nostro Paese.
Fatto sta che finalmente la lotta allo spreco alimentare è uscita dall’esperienza di nicchia o limitata al settore dell’assistenza caritatevole ed è entrata come un “malus” dell’immaginario culturale e sociale della nostra società.
E ha attratto sempre più l’attenzione del gestore (o meglio del “preventore”) dei rifiuti.
Non è un caso che per arrivare alla legge siano stati coinvolti, anche solo ascoltandone consigli ed esperienze, molti e diversi portatori di interesse legati in qualche modo alla filiera della produzione e del consumo di cibo.
I contenuto della legge
La legge[7] si articola in quattro capi.
Ne ripercorro alcuni dati salienti, sempre con il “punto di vista del preventore dei rifiuti”.
Il primo riguarda “Finalità e definizioni”.
Ci si pone (art.1) l’obiettivo di contrastare lo spreco non solo in campo alimentare, ma anche farmaceutico, e di allargare l’attenzione alla promozione della riduzione dei rifiuti e del riuso e il riciclo.
Il secondo è dedicato alla lotta allo spreco alimentare.
Si prevede (art. 3) la cessione gratuita delle eccedenze alimentare, con il vincolo che siano destinate all’alimentazione umana (e i seconda battuta animale), prevedendone le modalità di cessione (art.4), modalità di conservazione (art. 5).
Centrale appare l’istituzione d un Tavolo permanente di coordinamento (art.8), composto da rappresentanti politici (dai Ministeri alla Regioni ai Comuni) e delle filiera (di produzione, distribuzione somministrazione del cibo).
Il tavolo svolgerà compiti ben definiti[8], dalla distribuzione del fondi alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla donazione, dalla proposta di incentivi al monitoraggio del sistema, fino alla promozione di studi e progetti innovativi.
La lotta allo spreco sarà promossa (art. 9) con un impegno della RAI e con campagne nazionali di comunicazione, ma anche attraverso iniziative dirette di tipo culturale, come quelle che investono gestori e clienti dei locali per la diffusione della cultura e della pratica dell’uso della “family bag” per il recupero delle porzioni non consumate nei pasti al ristorante o nelle mense.
Agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali saranno rivolte (art. 10) delle linee di indirizzo finalizzate a prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
E’ anche prevista, negli articoli successivi la dotazione di fondi per incentivare la riduzione dei rifiuti alimentari e lo sviluppo di progetti innovativi per la limitazione dello spreco e l’impiego delle eccedenze.
Il capo III prevede misure ulteriori, per incentivare la cessione gratuita di prodotti alimentari, ma anche farmaceutici e di altri prodotti destinabili a fini di solidarietà sociale.
Si disciplinano la distribuzione a fini di solidarietà sociale di articoli e accessori di abbigliamento usati (art. 14) e medicinali (art. 15).
La cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale viene fiscalmente semplificata (art. 16), sempre con riferimento non solo a cibo e farmaci, ma agli “altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro”.
Molto importante mi pare la previsione che prevede che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto … contenente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti. Può essere questo l’elemento di base non soltanto per il monitoraggio, ma anche per la incentivare la devoluzione, se la si lega alla possibile concessione di riduzioni tariffarie legate alla quantità donate.
Si darebbe così un senso al successivo art. 17 che prevede che per i donatori il Comune possa applicare un “coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione”.
Infine l’ultimo capo è dedicato a misure in tema di appalti e introduce “la cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza” tra le misure che possono qualificare l’offerta della Ditta in caso di aggiudicazione dell’appalto sulla base dell'”offerta economicamente più vantaggiosa”.
Reazioni e commenti
L’importanza della legge è messa in evidenza dal Governo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina parla di un intervento necessario per contrastare un fenomeno che solo in Italia vale 12 miliardi di euro l’anno. E aggiunge che un Paese a spreco zero è un Paese con cittadini-consumatori consapevoli, che con la legge di stabilità abbiamo reso per le aziende più conveniente donare che sprecare, che si punta a portare le quantità di cibo in eccedenza recuperate e distribuite a chi è in difficoltà dalle attuali 550mila tonnellate ad 1 milione entro il 2016, sostenendo che “questa è una delle eredi
tà di Expo Milano 2015 e della Carta di Milano”.
Ed è sottolineata dal dibattito e dai commenti successivi alla sua approvazione
Molto soddisfatto è il Banco Alimentare, che per bocca del suo direttore generale, Marco Lucchini, dichiara: «La legge contro gli sprechi alimentari passata alla Camera ci riempie di soddisfazione, uno straordinario esempio di sussidiarietà tra il Governo e gli enti caritatevoli e le Onlus che già operavano nel settore della ridistribuzione ai bisognosi delle eccedenze alimentari. Se passa anche al Senato, l’Italia avrà la migliore legge in Europa contro gli sprechi alimentari e farmaceutici”.
Giovanni Cobolli Gigli, presidente di Federdistribuzione, ha detto che «L’approvazione della legge rappresenta un primo importante passo per semplificare il processo di donazione delle rimanenze alimentari, che favorirà e semplificherà quanto le nostre aziende già stanno facendo”:
La Fondazione BCFN sottolinea che quanto votato alla Camera è in linea con gli impegni sottoscritti nel Protocollo di Milano e con la battaglia che ha portato avanti per ridurre lo spreco di cibo del 50% entro il 2020: «Un atto importante quello del Parlamento, perché spreco alimentare e accesso al cibo restano tematiche di stretta attualità, visto che nel mondo ci sono 795 milioni di persone che soffrono la fame mentre 2,1 miliardi di persone sono sovrappeso o obese».
Nel presentare la legge nel giorno della sua approvazione alla Camera la relatrice Gadda si augura[9] che il Senato si muova in temi rapidi.
E’ quello che si augura anche la nostra rubrica che, come sempre. la “mette in positivo”.
Considerazioni conclusive
Segnalo perciò l’importanza “storica” del provvedimento e gli elementi che possono arricchirlo nella fase delle gestione operativa, per poi eventualmente diventare miglioramenti della norma.
E’ intanto fondamentale che la devoluzione venga tracciata e che tutte le esperienze di donazione vengano monitorate nei loro effetti quali quantitativi: quanto rifiuti si evitano e come le donazioni arricchiscono le diete (la salute, il vestiario, ecc.) degli assistiti dagli enti che le ricevono.
Questo può avvenire rafforzando la gestione dei Documenti di Trasporto (DDT) di cui all’art. 16 (per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto … contenente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.)
In questo modo:
– si possono monitorare gli impatti della devoluzione e si possono ricavare indicatori utili alla progettazione della prevenzione e della gestione dei rifiuti;
– sulla base delle quantità di rifiuti ridotti si possono assicurare premialità sul piano tariffario:
a) anche in TARI più che ricavare indici di riduzione si possono personalizzare la riduzioni sulla base dei costi di trattamento e smaltimento che le donazioni consentono di evitare: una quota di essi può essere restituita in modo puntuale all’utenza che ha generato il risparmio;
b) in caso di TARIP il risparmio è automatico.
La concezione eco fiscale della tariffa (gestita non solo come prelievo per far fronte ai costi dei servizi ma anche come strumento economico per condizionare la gestione dei rifiuti) fa anche pensare alla possibilità che il “risparmio” su trattamento e smaltimento possa essere”collocato” in un fondo da distribuire non solo alle utenze che donano ma anche alle Onlus che raccolgono le donazioni e le indirizzano ad utilizzo “sociale” (perchè anch’esse sono parte del sistema virtuoso di gestione dei rifiuti).
Per quanto riguarda la parte sugli appalti, la previsione è un po’”timida”.
Intanto la capacità di garantire il recupero delle devoluzione va esteso a tutti gli affidamenti pubblici, quindi oltre che agli appalti anche ai contratti di servizio con società pubbliche (le ex “municipalizzate”).
Poi sarebbe stato auspicabile – ed è un elemento che può essere operativamente migliorato nella pratica attuativa – che non ci si limitasse all’inserimento della intercettazione delle eccedenze cedute a titolo gratuito tra i criteri da valutare in caso di aggiudicazione con il metodo dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”[10].
Sarebbe stato meglio – se si vuol puntare strutturalmente al recupero degli sprechi – che il recupero delle eccedenze non fosse posto come elemento di preferibilità ma come condizione di ammissione alla gara per il servizi di raccolta e come elemento caratterizzante il contratto di servizio.
Infine una considerazione sull’aver voluto puntare, a differenza della legge francese, su un meccanismo solo volontario di incentivazione della devoluzione, senza definire lo specifico “reato di spreco alimentare”. E’ giusto puntare su adesioni di carattere volontarie, ma considerare lo “spreco alimentare” un reato mi sembrerebbe importante non solo per le sue conseguenze penali o amministrative, ma anche per il suo significato culturale.
Affermare il principio che evitare lo spreco non è solo opportuno, ma a tutti gli effetti doveroso è il modo per responsabilizzare cittadini e soprattutto le attività economiche ad evitarlo, nei loro comportamenti gestionali quotidiani (dalla devoluzione eccedenze da parte commercianti, doggy bag nei ristoranti, ecc.).
[1] http://www.rifiutilab.it/dettaglio_doc.asp?id=4287&menuindex=
[2] http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=3057&sede=&tipo=
[3] http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0039450&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=3057-e-sede=-e-tipo=
[4] Si è trattato di un accordo abbastanza diffuso ma non generale (277 a favore, nessuno contrario e 106 astenuti).
[5] V. ancora la prececenza finestra http://www.rifiutilab.it/dettaglio_doc.asp?id=4287&menuindex=
[6] Ho davanti agli occhi un articolo apparso su la Repubblica del 21 marzo 2016, alle pag. 22 e 23, che riporta numeri, esperienze, commenti
[7] Chi vuole farsi un’idea in pochi minuto si veda la scheda preparata da Rai news 24 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Scheda-ecco-cosa-prevede-la-legge-antisprechi-50ed58af-0458-4e0c-94a9-28e20a777aa9.html
[8] dal comma 1 dell’art. 8, lettera a):
1) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fond
o per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi;
2) formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali;
3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi;
4) svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari;
5) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all’impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti;
[9] http://www.giornalettismo.com/archives/2033605/legge-supermercati-spreco/
[10] Quella per cui i servizi – in questo caso di gestione dei rifiuti – non sono assegnati solo in base al massimo ribasso, ma considerando anche gli elementi che rendono l’offerta anche economicamente più vantaggiosa nel corso della gestione dell’appalto