Offre certezze al percorso di trasformazione. È il primo passo verso una riforma che renda l’istituto tariffario sempre più “commisurante” e “corrispettivo”, nel legare il prelievo ai rifiuti prodotti e ai servizi goduti.
L’uscita – tanto attesa – del Regolamento previsto dall’art. 1 comma 667 della legge 147/13, definisce, legandosi al comma 6681 il quadro normativo per la misurazione dei rifiuti e la gestione puntuale della tariffa.
Merita una spiegazione e un giudizio da parte della Finestra sulla prevenzione dei rifiuti, che ha sempre considerato la tariffa puntuale il driver economico fondamentale per ridurre i rifiuti.
La spiegazione tende a mettere in evidenza i punti salienti, la cui conoscenza è fondamentale per gestirlo, rimandando per gli approfondimenti alla lettura dell’intero DM – riportato in nota2.
Il giudizio si riassume in due affermazioni lapidarie e nella loro (più articolata) spiegazione:
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era ora e adesso si può partire: come e quando farlo
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ora bisogna riformare in senso commisurante e corrispettivo l’intero sistema tariffario.
Non può mancare alla fine qualche indicazione sul possibile percorso per arrivare per fare dei passi in avanti sul cammino della riforma.
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caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo’ tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.