La Commissione bicamerale di inchiesta sui rifiuti invita i Comuni all’adozione di un sistema di misurazione dei rifiuti e applicazione puntuale della tariffa. Come andare avanti in questa direzione?
La Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato, dopo averla discussa nelle seduta del 14 febbraio 2018, una “Relazione sull’applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti (Tari)”1.
Il documento parte da un esame riepilogativo dei quella che è stata la storia del prelievo necessario al pagamento dei servizi di gestione dei rifiuti, dalla Tarsu a Tia (1 e 2) a Tares, fino all’attuale Tari in vigore dal 2014.
Sono stati raccolti e aggregati i dati sulla Tari giunti dai Comuni (relativi solo agli anni 2014 e 2015 visto il ritardo dei Comuni nel collaborare)2
L’analisi è utile perchè la consistente mole di dati acquisita ha permesso comunque di tracciare, a livello nazionale, una prima analisi sulle modalità di base del finanziamento del ciclo integrato dei rifiuti.
La sua valenza è solo un po’ depotenziata da una parte per i problemi di metodo nella raccolta e interpretazione dei dati (onestamente premessi alla relazione3), dall’altra per la “limitatezza” delle variabili prese in considerazione e di quelle con le quali i valori rilevati sono stati abbinati e letti: in sostanza la comparazione dei dati (in termini di tributo pro capite) e la correlazione con i livelli di raccolta differenziata.
Dopo aver dedicato una parte della relazione ad una analisi territoriale delle entrate e dei livelli di scopertura rispetto alle previsioni di bilancio, si mettono a confronto livelli tariffari e percentuali di raccolta differenziata (considerati un indicatore della qualità del sistema).
Dall’analisi dei dati emerge l’esistenza di una relazione cosiddetta inversa tra entrate Tari e raccolta differenziata: alla diminuzione della tariffa media pro capite si associa ad un incremento dei livelli medi di raccolta differenziata.
Peraltro la commissione si rende conto del problema, quando nelle conclusioni dichiara che “… L’obiettivo rimane quello di porre le basi verso l’elaborazione di un metodo d’analisi ragionato che serva quale punto di partenza per una serie di riflessioni in un settore, quello del finanziamento di base del ciclo dei rifiuti, in merito al quale manca ancora un approccio globale e sistematico.”
Le conclusioni della relazione fanno i conti con i tentativi del Legislatore di correlare il prelievo tributario alla quantità di rifiuti prodotta, per rilevare come tranne pochi casi l’obiettivo non sia stato raggiunto.
Si prende atto che la strada attualmente percorsa dalla maggior parte degli Enti locali per la determinazione della tariffa da applicare è quella degli indici derivanti dall’applicazione del “metodo normalizzato”-
La commissione entra anche nel merito di altre questioni che riguardano la tariffa, auspicando tra l’altro “di veder approvato quanto prima il decreto sulla determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.”
Questo perchè si ritiene che “con un’eccessiva assimilazione si correrebbe il rischio di scaricare sulla tariffa Ta.Ri. i costi che le aziende dovrebbero sostenere ricorrendo al libero mercato per lo smaltimento dei rifiuti speciali”.
Mi sembra, per concludere, che la relazione delle Commissione parlamentare sia importante; e anche migliorabile.
Importante perchè, anche partendo da una base di dati limitata, arriva alla conclusione che – sia per migliorare dal punto di vista ambientale la gestione dei rifiuti che per rendere più equo il prelievo per pagarla – sia necessario passare da un tributo indifferenziato ad una tariffa puntuale pagata dalle utenze in relazione al rifiuto prodotto.
Molto significativo appare che questa risoluzione sia stata assunta all’unanimità.
C’è perciò da aspettarsi dal prossimo Parlamento la definizione di una normativa chiara che porti in tempi rapidi alla misurazione dei rifiuti e dell’applicazione puntuale della tariffa?
Migliorabile perchè si può andare senza difficoltà (cioè servendosi di dati immediatamente disponibili e facilmente reperibili) ad analisi capaci di far meglo il punto dell’applicazione tariffaria sia dal punto di vista della sua capacità di pagare i servizi di gestione dei rifiuti che da quello della loro ottimizzazione ambientale.
Per farlo è necessario mettere insieme a livello territoriale (da quello Comunale – dal quale bisogna partire – a quelli più aggregati) dati facilmente reperibili e la cui diponibilità va implementata e per così dire “modellizzata”.
Da questo punto di vista è interessante vi sia chi – come l’associazione no profit Payt Italia si è data una Commissione “Misurazione Censimento esperienze” le cui attività sono finalizzate proprio al monitoraggio dei sistemi di misurazione dei rifiuti e delle esperienze di applicazione puntuale della tariffa.
Riportiamo al riguardo due tabelle esemplificative tratte da un articolo che riporta i risultati quella ricerca7.
Per chiudere resta da capire come andare avanti in questa direzione.
Dal nuovo Parlamento, e dalle sue Commissioni, vorremmo avere quel passo deciso verso l’implementazione dei sistemi di misurazione dei rifiuti e l’applicazione puntuale della tariffa sulla base delle quantità prodotte da ogni utenza. Come questo ultimo atto della “vecchia” Commissione fa intravedere.
Non è difficile.
Basta mettere mano alla riforma del DPR 158/99 e definire una nuova normativa secondaria (attuativa) della Tariffa rifiuti.
Naturalmente a monte bisogna metter mano alla normativa primaria, procedendo ad una riforma dell’istituto tariffario, che renda il prelievo realmente commisurato al costo dei servizi erogati e alla produzione effettiva dei rifiuti da parte di ogni utenza.
Allineando il costo dei rifiuti ai costi di tutti gli altri servizi di rete che si pagano a consumo (elettricità, gas, acqua).
– modalità di determinazione e articolazione della tariffa applicata agli utenti, distinta tra utenza domestica e utenza non domestica;
– indicazione dell’eventuale tributo provinciale applicato alla tariffa;
– ammontare, distinto per ciascun anno, dell’importo complessivamente incassato del tributo, distinto tra utenza domestica e utenza non domestica;
– ammontare, distinto per ciascun anno, dell’importo incassato relativo all’applicazione del tributo provinciale;
– il valore appostato nei rispettivi bilanci di previsione per ciascuna delle annualità considerate quale presumibile aspettativa di riscossione del tributo.
– le notizie pervenute dai vari comuni interpellati sono state fornite in maniera frammentaria e disomogenea, avuto particolare riguardo ai capoluoghi di provincia meno popolosi; in molti casi, infatti, gli importi incassati non sono stati comunicati differenziando i valori tra utenze domestiche e non domestiche; – nel novero dei comuni esaminati è stato trascurato quello di Bolzano; in esso, infatti, non trova applicazione la disciplina statale della Ta.Ri, in quanto la materia è regolata dell’articolo 33 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2006 che prevede l’applicazione di un’autonoma tariffa a copertura dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti;
– le informazioni fornite dagli enti locali sono pervenute, in alcuni casi, anche a distanza di più di un anno dalla richiesta; tenuto conto che la riscossione del tributo viene rateizzata ed incassata anche in epoca successiva all’anno di riferimento, ciò potrebbe aver inficiato, evidentemente, sui dati degli importi percepiti che hanno comunicato le amministrazioni più solerti nel rispondere.