Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 dicembre 2022, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che reca disposizioni per il riordino della disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, oggetto di numerose modifiche normative nel corso degli ultimi anni. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 30-12-2022 ed entrato in vigore lo stesso giorno.

Il decreto individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l’omogeneità’ dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Il Decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità’, sicurezza e accessibilità’, la parità’ di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

Il decreto assicura, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà’ di stabilimento e la libertà’ di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

Principali contenuti del decreto

In base al decreto le regioni incentivano la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi di propria competenza in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l’efficienza del servizio (articolo 5). La definizione delle misure di incentivazione per favorire le aggregazioni delle gestioni e le riorganizzazioni degli ambiti è demandata ad un prossimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tali misure non potranno comportare oneri per il bilancio dello Stato.  Inoltre, viene introdotto il principio di distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali, prevedendo che gli enti di governo dell’ambito o le autorità per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possano partecipare, direttamente o indirettamente, a soggetti incaricati della gestione del servizio. Vengono altresì chiarite le cause di inconferibilità di incarichi. Queste disposizioni troveranno applicazione dopo 12 mesi dalla pubblicazione in GU del decreto legislativo (articolo 6). Infine, viene previsto che i servizi a rete siano sottoposti alla regolazione e al controllo delle autorità di regolazione, tenute a individuare costi efficienti di riferimento, indicatori e livelli minimi di qualità e a predisporre schemi di bandi di gara e di contratti tipo, mentre per i servizi non a rete, gli enti locali provvedono alla loro regolazione sulla base degli indicatori predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio (articoli 7 e 8).

Una previsione innovativa contenuta nel decreto riguarda l’individuazione di ulteriori servizi pubblici di rilevanza economica. L’articolo 10 consente agli enti locali di istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, qualora ritengano che siano necessari per soddisfare i bisogni della comunità locale. A tal fine deve essere effettuata un’apposita istruttoria da cui risulti, sulla base di un confronto tra le diverse soluzioni possibili, che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, non sia idonea a soddisfare le esigenze dei cittadini. La deliberazione di istituzione del nuovo servizio può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.

Per quanto riguarda l’affidamento del servizio pubblico locale, l’articolo 14 indica quattro modalità di gestione tra cui l’ente competente può scegliere in alternativa:

a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica,

b) affidamento a società mista,

c) affidamento a società in house.

Per i servizi diversi da quelli a rete, l’ente affidante può scegliere inoltre la gestione in economia o l’azienda speciale.

Alcune novità sono state introdotte per l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica e per l’affidamento in house. Nel primo caso, l’articolo 15 richiede che gli enti locali, laddove le caratteristiche del servizio lo rendano possibile, privilegino il ricorso alle concessioni di servizi piuttosto che all’appalto di servizi. Come noto, questa soluzione consente il trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore. Per quanto riguarda gli affidamenti in house di servizi superiori alla soglia europea, l’articolo 17 rafforza la motivazione dell’ente locale: devono essere specificatamente indicate le ragioni del mancato ricorso al mercato, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house. Viene inoltre introdotto il meccanismo così detto. stand still, secondo cui il contratto di servizio non può essere stipulato prima di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento sul sito dell’ANAC. Per i servizi a rete alla delibera di affidamento in house deve essere allegato un piano economico-finanziario asseverato che contenga la proiezione, su base triennale e per l’intero periodo dell’affidamento, dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell’assetto economico patrimoniale della società del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento, da aggiornare ogni triennio.

L’ultima parte del decreto è dedicata a rafforzare le misure di trasparenza e di tutela dell’utenza.

Viene anzitutto indicato il contenuto minimo del contratto di servizio (articolo 24) e individuati i parametri entro cui gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi (articolo 26). Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi, è prevista la possibilità per gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, di fissare le modalità di aggiornamento delle tariffe con il metodo del price cap.

Un aspetto innovativo riguarda l’introduzione di un sistema di verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali (articolo 30). Gli enti affidanti, ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a effettuare una ricognizione periodica della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica erogati nel proprio territorio. La ricognizione deve avere ad oggetto, per ogni servizio, il concreto andamento, dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. Nella ricognizione deve essere dato atto dell’eventuale ricorso ad affidamenti in house e dei relativi oneri e dei risultati che ne derivano. La ricognizione è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle partecipazioni societarie dell’ente effettuata ai sensi dell’articolo 20 del testo unico delle società partecipate.

Le disposizioni del Decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il Testo del decreto è disponibile qui.

Fonte: Gazzetta Ufficiale