[Sintesi della sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 6/6/2013]

Autore: Paolo L. M. Rinaldi

 

Sintesi

Nell’udienza del 22 febbraio 2013 il Tribunale Ordinario di Napoli (Sezione distaccata di Pozzuoli), ha sancito, nell’ambito del procedimento penale 50653 RGNR, che i rifiuti abbandonati su strada (anche quelli a prevalente matrice inerte), devono essere classificati come rifiuti urbani ai sensi del dell’art. 7 c.2 lett. d) del D.Lgs. 22/97 (oggi art. 184 del D.Lgs. 152/06).

I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua  vanno classificati come rifiuti urbani, quindi con l’attribuzione del codic e CER 20 dell’allegato D al d.Lgs 22/97. Tale ultima classificazione NON consente di conferie detti rifiuti presso impianti di recupero operanti in regime c.d. semplificato ex art. 31 e 33 D.Lgs. 22/97.

 

Sintesi dei fatti

Il caso esaminato dal Tribunale riguarda le attività di una Società (X) che ha gestito la raccolta di rifiuti abbandonati (oltre 1.000.000 di tonnellate) nell’area di un SIN. Il lavoro è stato eseguito nell’ambito di un contratto stipulato con un Commissariato Straordinario.

Secondo le procedure concordate con il Committente (il Commissario appunto), le aree di intervento erano quelle censite dall’ARPA, inserite nel SIN e soggette allo scarico incontrollato di rifiuti.

La procedura di rimozione dei rifiuti era regolata da un protocollo di intervento che prevedeva le seguenti fasi: individuazione del sito, sopralluogo congiunto di accertamento e valutazione, rilievo, caratterizzazione, raccolta, trasporto e trattamento finale. Tutte le procedure erano concordate tra il Committente, l’attore e gli altri enti coinvolti (ARPA, Provincia, Comune).

Dopo il rilievo planoaltimetrico e la caratterizzazione dei rifiuti (tramite realizzazione di trincee sui cumuli, campionamento ed analisi), la Società X presentava un piano di lavoro al Commissario nel quale venivano descritte le caratteristiche dei rifiuti, veniva proposto il codice CER in base alla descrizione merceologica dei rifiuti e al risultato delle analisi e venivano indicati gli impianti di recupero e/o smaltimento.

La rimozione dei rifiuti, veniva effettuata dalla Società X a valle dell’approvazione del suddetto piano di lavoro da parte del Commissario ed era preceduta da un’attività di separazione effettuata manualmente o con l’ausilio di mezzi meccanici.

La maggior parte dei rifiuti asportati è stata classificata con codice CER 170904, 170107 e 170504 ed inviata a forme di recupero e valorizzazione previste dal D.M. 5 febbraio 1998 in impianti con autorizzazione semplificata.

 

Le motivazioni

I rifiuti oggetto delle attività di rimozione di rifiuti abbandonati devono essere classificati come rifiuti urbani, in relazione all’art. 7 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 22/97 che definisce “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico…” come rifiuti urbani.

Tali rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 22/97.

La eventuale “differenziata in situ” non altera la natura di detti rifiuti.

Il giudicante stabilisce perentoriamente che: al cospetto di materiale inerte giacente su un’area pubblica eletta a luogo di deposito incontrollato di rifiuti da parte di privati, ma anche di imprese, non può esserci certezza in ordine alla provenienza di detti rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione. Quindi non appare possibile attribuire al predetto rifiuto il codice CER del capitolo 17.

Inoltre la previsione di cui all’art. 7 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 22/97 che classifica come speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, riguarda solo ed esclusivamente i rifiuti che CERTAMENTE provengono dalle attività di demolizione e costruzione e non quelli giacenti sulle strade ed aree pubbliche (anche se inerti) dei quali, non si può avere certezza dell’effettiva provenienza.

 

Relativamente alla gestione dei rifiuti di diversa natura o provenienza giacenti su aree pubbliche, il giudicante richiama il punto 7 del D.M. 5 febbraio 1998 che intende come procedura di eccezione rispetto al regime ordinario della gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97. Per tale motivo i principi ispiratori di tale procedura semplificata, con particolare riferimento al punto 7.1.1 (Provenienza) e 7.1.2 (Caratteristiche), devono essere intesi in senso restrittivo.

Detti punti devono quindi essere letti in comparazione non solo con l’art. 33 del D.Lgs. 22/97 (riferimento al comma 8 in cui, con eccezioni, i rifiuti urbani sono esclusi dalle procedure semplificate), ma anche e soprattutto con il disposto normativo dell’art. 7 c. 2, lett. d) del D.Lgs. 22/97.

Nello specifico nel caso di rifiuti urbani, in relazione a quanto indicato al punto 7.1.1 del D.M. 5 febbraio 1998, il materiale inerte da conferire presso un centro di trattamento in regime semplificato deve preventivamente essere sottoposto a selezione. Inoltre, osserva il giudicante in relazione al punto 7.1.2 del D.M. 5 febbraio 1998, le “frazioni” estranee ammesse devono intendersi solo ed esclusivamente come minime quantità di materiali che fisiologicamente possono rinvenirsi in grossi quantitativi di materiali originati da demolizioni e costruzioni quali: pezzi di tubi in plastica comunemente utlizzati per gli impianti elettrici, pezzi di fili elettrici, pezzi di legno degli infissi. Tali materiali possono essere rinvenuti (in quantità proporzionalmente minime rispetto alla massa degli inerti generati ad esempio dalla demolizione di un fabbricato) inglobati fisicamente nei materiali da demolizione e costituenti con essi un unico corpo, per cui la loro separazione non risulterebbe possibile attraverso una semplice “selezione”.

Il giudicante inoltre si esprime sulla apparente discrasia tra quanto previsto all’art. 33, c. 8 del D.Lgs. 22/97 (esclusione dalle procedure semplificate di rifiuti urbani) e la presenza del CER 200301 tra i rifiuti ammessi nelle procedure semplificate previste al punto 7.1.1 del D.M. 5 febbraio 1998. Le citate disposizioni vengono coniugate ritenendo che presso gli impianti operanti in regime semplificato, possono essere trattati solo rifiuti urbani costituiti da laterizi, intonaci conglomerati di cemento ecc. ossia quelli descritti nel punto 7.1 del D.M. 5 febbraio 1998.