CONAI in un comunicato stampa fa il punto sulle dinamiche giuridiche (normativa e sentenze di vari  enti giuridici) che hanno portato a confermare che il film adesivo in polietilene è un imballaggio e di conseguenza la sua gestione ricade dentro il contesto CONAI. Riportiamo a seguito la sintesi del comunicato stampa.
Il 5 dicembre 2018 è stata presentata una interrogazione parlamentare n. 4-00976 (Senato_4-00976_5_12_2018_Film_Adesivo)sull’obbligo di iscrizione dei produttori del film adesivo in polietilene al CONAI. In una nota di chiarimento, inviata ai Senatori interroganti, CONAI ha osservato quanto segue.
La disciplina italiana di recepimento delle direttive europee sui rifiuti e sui rifiuti di imballaggio contenuta nel d. lgs n. 152/2006 delinea un sistema specifico per la gestione degli imballaggi incentrato sul CONAI che si affianca a sistemi di gestione che operano con riferimento ad altre categorie di beni e rifiuti. Fra questi, rientra il sistema gestito da POLIECO per i beni in polietilene. Nessuna sovrapposizione di competenze tra i due sistemi è però configurabile, tenuto conto del rispettivo ambito di intervento.
Alcuni contrasti sono stati risolti dalla giurisprudenza del Tribunale di Roma e da quella della Corte di appello di Roma che hanno riconosciuto la natura di imballaggi di numerose tipologie di beni che il POLIECO considerava afferenti al suo sistema di gestione.  Di particolare importanza la sentenza del Tribunale di Roma n. 16818/2007 che ha accertato la natura di imballaggi di una vasta categoria di prodotti e che è stata successivamente confermata da sentenze dalla Corte d’appello di Roma e della Corte di Cassazione.
Questi i principi interpretativi della nozione di imballaggio confermati anche dai giudici di legittimità:

  • il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;
  • le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;
  • la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all’utilizzatore;
  • possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo;
  • la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;
  • anche i contenitori utilizzati nell’industria e in agricoltura per la conservazione di materiali solidi o liquidi oppure di prodotti agroalimentari sono da considerarsi imballaggi, anche qualora siano impiegati come beni strumentali per l’attività tipica dell’impresa.

L’identificazione del concetto di imballaggio da parte dei giudici di legittimità si fonda sui profili generali della corrispondente nozione comunitaria contenuti nell’originario art. 3, par. 1, commi 1 e 2, della direttiva n. 94/62/Ce, correttamente recepiti nell’ordinamento italiano e non modificati dai criteri interpretativi successivamente introdotti dall’art. 1, par. 1, della direttiva 2004/12/CE. Anche la recente direttiva 2018/852/Ue lascia inalterata sul punto la definizione di imballaggio.
CONAI, al fine di agevolare la regolarizzazione delle imprese consorziate, ha inviato una proposta di definizione agevolata dei crediti contributivi pregressi a tutti i produttori di imballaggi in polietilene oggetto della sentenza della Corte d’appello n. 3048/2014, invitandoli al versamento del contributo ambientale Conai riferito agli ultimi 5 anni senza applicazione di sanzioni e prevedendo piani di rientro fino a 36 mesi. Agli utilizzatori è stato raccomandato di richiedere ai propri fornitori la corretta fatturazione del contributo ambientale Conai sugli acquisti di questi imballaggi, evitando così di incorrere in sanzioni per eventuali comportamenti non in linea con quanto statuito nella sentenza d’appello accertati a partire da quel momento.
Visto che gli obblighi di legge connessi alla gestione degli imballaggi non possono essere evasi o elusi con conseguente pregiudizio degli obiettivi ambientali, oltre che della leale concorrenza tra le imprese operanti nel settore, CONAI si è visto costretto ad avviare alcune cause di accertamento nei confronti delle imprese produttrici di film in polietilene adesivo e protettivo che, nonostante l’invito alla regolarizzazione, hanno continuato ad applicare il contributo POLIECO su tali prodotti.

All’esito di uno dei suddetti giudizi è recentemente intervenuta la sentenza del Tribunale di Roma n. 22952 del 29 novembre 2018 (Sentenza_Tribunale_n_22952_29_11_2018), che si è pronunciata specificamente sulla natura del film in polietilene adesivo e protettivo con riferimento alla disciplina sia comunitaria sia nazionale vigente nel periodo dal 1998 al 2015. Il Tribunale di Roma ha stabilito che il film in polietilene adesivo e protettivo è da considerarsi a tutti gli effetti un imballaggio tenuto conto della sua funzione di contenimento/protezione delle merci, identificabile indipendentemente dal fatto che sia impiegato all’interno di un ciclo produttivo e che accompagni i prodotti nella fase di commercializzazione da produttore a utilizzatore, da produttore a consumatore, da utilizzatore a utilizzatore o da utilizzatore a consumatore.

Il comunicato stampa completo CONAI è  disponibile QUI
Fonte: CONAI