Il presidente dell’associazione Amici della Terra ha formulato un interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel quale chiede di chiarire che gli obblighi di iscrizione al RENTRI per i rifiuti pericolosi prodotti dai pescatori e diportisti in presenza di un impianto portuale di gestione del servizio individuato ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.lgs 197/2021 possano continuare ad essere ottemperati da quest’ultimo secondo le modalità sopra esposte e nel pieno rispetto della Marpol 73/78, D.lgs 197/2021 e D.lgs 152/2006

La risposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Per le navi rientranti nell’ambito di applicazione del D.lgs. 196/2005 sussistono gli obblighi di tracciabilità derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs. 197/2021. Inoltre, per i gestori degli impianti portuali di raccolta sussistono gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 4, comma 8, del medesimo decreto, tra cui quello di iscrizione al sistema di tracciabilità RENTRI. Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica