In questo interpello il presidente della regione Abruzzo chiede di chiarire se gli impianti di depurazione in possesso di autorizzazione ai sensi dell’articolo 124 – Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e non ai sensi della Parte Quarta del medesimo decreto), nonché ai sensi dell’art.269- Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ne ricorra il caso (allegato IV alla parte Va D.Lgs 152/06, punto p-bis), previa comunicazione all’autorità competente e nelle ipotesi di cui all’articolo 110, comma 3 lettera c), possano ricevere i fanghi derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente ai fini del completamento del complessivo processo di trattamento. Si chiede altresì di fornire chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria al trasporto di detti fanghi nel caso in cui ricorra la fattispecie di all’articolo 110, comma 3 lettera c).
La sintesi della risposta del Ministero:
- gli impianti di depurazione privi di autorizzazione ai sensi della Parte Quarta del testo unico ambientale, ma esclusivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 TUA, nonché, eventualmente, ai sensi dell’art. 269 TUA, possono ricevere fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c) TUA, qualora essi non siano qualificati come rifiuti. Limitatamente a tale fattispecie, condizione necessaria (ma non sufficiente) al fine dell’esclusione della sussistenza di tale qualifica è che i fanghi non abbiano ricevuto un trattamento depurativo completo;
- ai materiali conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c) TUA si applicano gli specifici obblighi di tenuta dei registri e dell’ulteriore documentazione di trasporto.
I documenti con la spiegazione completa e dettagliata del Ministero sono disponibili al seguente link:
Fonte: Ministero dell’Ambiente