Interpello di Confindustria al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in merito all’applicazione e alla gestione del contributo ambientale per gli Pneumatici Fuori Uso (PFU), come disciplinato dal D.M. n. 182/2019, nel caso di cessione di ramo d’azienda tra due società importatrici/produttrici aderenti a diverse forme associate di gestione.

I quesiti posti:

  1. è corretto applicare il contributo ambientale nel trasferimento degli pneumatici del magazzino per opera della cessione per tale dovendosi intendere una vendita (con qualunque modalità) di cui alla norma richiamata. Nello specifico, si chiede se la cessione possa rappresentare la prima immissione sul mercato di tali pneumatici. La risposta ha invero rilevanti impatti non solo nell’importo della fattura di cessione, ma anche nell’utilizzo del contributo ai fini della gestione del target.
  2. chiarimenti sempre in merito alla gestione del contributo rispetto alla vendita da parte del cessionario degli pneumatici alla lista di venditori di pneumatici ceduti. In questo caso, infatti, il cessionario applicherà il contributo ambientale alla prima vendita, trasferendo poi lo stesso alla società di gestione (B). Anche in questo caso, tuttavia, vi sarebbe un disallineamento tra contributo percepito e target da gestire. Ed invero la società di gestione (A) ha un target calcolato sull’immesso dell’anno precedente alla cessione e, quindi, più alto a fronte tuttavia di inferiori risorse economiche posto che non riceverebbe il relativo contributo, mentre la società di gestione (B) si troverebbe nella situazione opposta, ovvero avrebbe un target calcolato su un immesso in cui il ramo di azienda non era presente, e quindi più basso, e maggiori risorse economiche dovute alla devoluzione del contributo ambientale nell’anno in corso.

La risposta del MASE

In ordine ai quesiti si può specificare che l’immissione sul mercato degli pneumatici ed il trasferimento degli pneumatici dal magazzino attraverso la cessione del ramo d’azienda avvengono in momenti temporalmente differenti. Il contributo ambientale, funzionale alla copertura dei costi legati all’obbligo di gestione del fine vita degli pneumatici immessi sul mercato nell’anno solare precedente, è versato al momento dell’immissione sul mercato da parte del produttore o importatore che ha effettuato tale immissione. Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica