Le principali novità e opportunità. Qualche luce sugli indirizzi e molte ombre sull’applicazione. In troppi casi ancora una volta viene riproposto il “rinvio a decreti attuativi”, senza peraltro che si siano ancora emanati molti di quelli “pendenti”
Quando esce un normativa ambientale importante è sempre bene andare a vedere cosa contiene.
Nel caso del collegato ambientale alla legge di stabilità[1] si sapeva che si sarebbe trattato di un provvedimento “omnibus” nel quale avrebbero trovato spazio alcuni provvedimenti a lungo attesi. E infatti i commenti non si sono fatti attendere[2].
Il titolo è accattivante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. “.
Sembra cioè essere passata la linea di ragionare più sulle risorse che sui rifiuti e di assumere, nelle loro gestione, un atteggiamento circolare – che li previene, li mantiene (con il riutilizzo) o reimmette (con il riciclaggio) nel ciclo di utilità.
Almeno a livello terminologico e di indirizzo, si può dire che sta cambiando la cultura dei rifiuti.
L’attenzione si sta spostando sui valori ambientali ed economici della conservazione del capitale naturale, rispetto al concentrarsi sui profitti lucrabili dalla sua distruzione – attraverso i vari business legati allo smaltimento.
Con questa premessa, valutiamo gli elementi della nuova normativa legati alla prevenzione dei rifiuti, anticipando che vi sono alcune luci e molte ombre applicative (per quanto c’è e per quanto manca …).
Il capo IV è dedicato al Green Public Procurement.
Il possesso di certificazioni ambientali (EMAS e Ecolabel, ISO 14001 e 50001), costituisce titolo preferenziale nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale (art.17).
L’articolo 18 disciplina l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP).
Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell’articolo 19, che assegna all’Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAN GPP.
L’articolo 21 prevede l’istituzione di uno Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.
Viene istituito un nuovo marchio volontario – “Made Green in Italy”- per indicare l’impronta ambientale dei prodotti. Chi compra potrà privilegiare il “chilometro zero” certificato e le produzioni agricole e industriali sostenibili.
L’articolo 23 (capo V) contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.
A tale fine, si prevede la stipula di accordi e contratti di programma, tra soggetti pubblici e privati e sono dettati principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l’acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.
Il capo VI, dedicato ai rifiuti. E non mancano elementi direttamente legati alla loro prevenzione.
Mi sembra particolarmente importante l’evoluzione apportata al comma 659 dell’art. 1 legge 147/13, quello che disciplina le riduzioni tariffarie, perchè per la prima volta sono esplicitamente premiate le azioni di prevenzione dei rifiuti.
L’art. 36 prevede l’allargamento della possibilità per i Comuni di prevedere “riduzioni tariffarie ed esenzioni (anche) nel caso di: … attività di prevenzione, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti“[3].
Questa disposizione va letta insieme a quella dettata dall’art.45, che consente alle Regioni di “promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i Comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti … dai rispettivi programmi regionali … “ e dispone che “ …. Gli incentivi … si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.”.
Con questa nuova disciplina delle riduzioni, la tariffa acquista quindi un ruolo sempre più centrale per la prevenzione dei rifiuti.
Dal momento che è ormai consolidata l’opinione che la tariffa puntuale sia il principale driver della prevenzione, lascia però sconcertati il contenuto dell’art. 42, che modifica le modalità (stabilite dal comma 667 dell’art. 1 della L. 147/2013[4]) con cui disciplinare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
Si introduce infatti un ennesimo “rinvio. Questa volta non si parla di un Regolamento, si fa riferimento ad un Decreto; ma resta il rinvio a provvedimenti successivi ….
Cambia inoltre, sempre in riferimento alle misure di eco fiscalità, la disciplina dell’eco tassa. E non in meglio.
L’art. 34[5] delude le aspettative di chi si aspettava venisse recepita la proposta[6] di vincolarne una quota ad interventi di prevenzione dei rifiuti.
Invece le entrate sono tutte convogliate in un fondo regionale destinato (come recita la nuova formulazione del comma 27 dell’art. 3 delle legge 549/95[7]) a favorire la minore produzione di rifiuti, ma anche le tante cose che sono state finanziate in questo anni e che con la prevenzione c’entravano poco.
Anzi appare pericolosamente coerente con l’estensione dell’eco tassa ai conferimenti in inceneritori, ma non a quelli con recupero energetico, la previsione di finanziare con i suoi proventi anche attività che nulla hanno a che fare con la riduzione dei rifiuti, come il recupero di energia o le bonifiche “.
Se la formulazione rischia di favorire gli inceneritori a scapito delle prevenzione c’è qualche problema con le priorità dettate dalla gerarchia comunitaria sulla gestione dei rifiuti (e c’è il rischio che l’Europa se me accorga e avvi l’ennesima procedura di infrazione …).
Qualche novità sull’auto compostaggio sono contenute nell’art.37[8]. che ha disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l’applicazione di una riduzione della tariffa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale, nonché attraverso la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di comunità di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue.
L’articolo 38[9] prevede l’incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’auto compostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI).
Lo stesso comma prevede l’emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.
Viene altresì introdotta nel testo del c.d. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) la definizione di “compostaggio di comunità” ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di auto compostaggio.
L’art. 39[10] introduce la possibilità di sperimentare l’introduzione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
Lo fa però su base volontaria e subordinando la sperimentazione ad un sistema di regole da stabilire con un Decreto attuativo, cui si rimanda.
L’art. 40 è fortemente innovativo[11].
E’ volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, …), prevedendo il divieto di abbandono di tali rifiuti nel suolo, nelle acque e negli scarichi e prevede che i comuni installino nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
Viene stabilito un sistema sanzionatorio, i cui proventi saranno destinati a campagne informative e di sensibilizzazione per prevenire abbandono e dispersione nell’ambiente di questi rifiuti
L’articolo 45 [12], oltre a consentire l’introduzione di incentivi economici, da parte delle Regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni, ribadisce l’esigenza di adottare programmi regionali di prevenzione dei rifiuti (o, di verificare la coerenza dei programmi regionali già approvati[13]) e la promozione di campagne di sensibilizzazione.
Ma c’è un altro articolo molto importante anche se è inserito in posizione residuale (nel capo Capo X – Disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali).
L’articolo 66[14] consente ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l’individuazione di appositi spazi presso i centri di raccolta[15], per l’esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo (nuovo comma 1-bis) dell’art. 180-bis del decreto legislativo n. 152/2006).
L’articolo consente l‘individuazione di “apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo” … e … di “spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana“.
Questa “apertura” (che qui mi limito a segnalare) potrebbe essere importante per lo sviluppo del riutilizzo. Mi riprometto perciò di riprendere con un approfondimento dedicato un commento sulle prospettive che potrebbero aprirsi su “preparazione al riutilizzo, riutilizzo, gestione dei rifiuti ed economia circolare – dell’usato”.
Qui va solo sottolineata la permanente incertezza del quadro offerto agli operatori – dei rifiuti ed economici – dalla permanente “incompiutezza” della norma attuativa.
Qualche considerazione conclusiva.
Abbiamo alcuni elementi di interesse “nuovi” o impostati in modo nuovo, anche se spesso contraddittorio o non risolutivo.
Qualche passo avanti sull’utilizzabilità della tariffa per incoraggiare la prevenzione dei rifiuti, ma siamo ancora lontani da un uso realmente eco fiscale della tariffa stessa e dell’eco tassa.
Positive innovazioni sull’auto compostaggio, apertura di potenzialità ancora molto incerte sul vuoto a rendere.
Positive indicazioni per prevenire e intercettare i rifiuti di piccole dimensioni e qualche apertura su riutilizzo e preparazione per il riutilizzo.
Ma non si abbandona la logica perversa che caratterizza lo sviluppo della normativa ambientale (e non solo) nel nostro paese: le norme di indirizzo si scontrano con una incapacità a divenire operative e a offrire ai soggetti economici le necessarie certezze a causa del continuo rinvio a “provvedimenti attuativi”.
Che vengono continuamente rinviati, proprio a partire dai settori dove più urgente e delicata è la necessità di definizioni che poi consentirebbero all’intero sistema di gestione dei rifiuti di andare a regime.
Si pensi a due esempi tra quelli che hanno il maggior peso nella determinazione di un quadro di incertezza economico (oltre che ambientale) per Comuni e gestori, ma anche per i soggetti economici.
Le oscillazioni sulla tariffa rifiuti – sempre in bilico tra tributo e corrispettivo, sulla quale da anni si attende un serio intervento di riforma dell’istituto (nella sua normativa primaria di principio e indirizzo e in quella secondaria attuativa). A ciò si lega la scarsa chiarezza nel rendere realmente efficaci ed effettivamente coerenti con la gerarchia comunitaria altre misure di eco fiscalità applicata ai rifiuti, come la gestione dell’eco tassa e i criteri di definizione dei costi di smaltimento e trattamento.
La non uscita dei decreti che rendano pienamente efficace ed attuabile la normativa su preparazione per il riutilizzo e riutilizzo, da troppo tempo attesi – non s
oltanto dai gestori dei rifiuti ma dalle filiere economiche legate al riutilizzo, che nella crisi hanno conosciuto uno sviluppo importante.
Ma non solo non si interviene (se non mantenendo il quadro ancora opaco) su queste fondamentali questioni, ma si conferma questa vocazione del legislatore nostrano, con il richiamo alla necessità di una normativa di attuazione per rendere operative la maggior parte della novità introdotte.
L’interrogativo che la Finestra sulla prevenzione dei rifiuti pone agli operatori e sul quale varrebbe la pena aprire una discussione è molto semplice.
Premesso che si tratta di puntare alla pubblicazione il più rapida possibile delle norme attuative a livello centrale ha senso che alcune “regole” possano venire da provvedimento di istituzioni di livello inferiore, pronte ovviamente ad uniformarsi a quelle nazionali, una volta presenti ?
Si può cioè pensare a Delibere Regionali, a Regolamenti comunali e via dicendo per coprano il vuoto momentaneamente lasciato aperto dal legislatore nazionale e assieme gli offrano alcuni suggerimenti – con soluzioni sperimentate non solo nella definizione, ma anche nella gestione operativa?
[1] a LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, in vigore dal 1 febbraio 2016. Testo in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016) la legge 28 dicembre 2015, n. 221,
[2] Solo qualche titolo esemplificativo, tratto d a portali di settore:
http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/collegato-ambientale-ecco-tutti-provvedimenti-riguardano-differenziata-rifiuti
http://www.altalex.com/documents/leggi/2016/01/07/collegato-ambientale-approvato-dalla-camera
http://www.reteambiente.it/normativa/19274/
[3] Ecco la nuova formulazione del comma 659 della legge 147/13 , completata con l’ Art. 36 della legge 221/15
659. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
… dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:)
“e-bis) attività di prevenzione, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti”
[4] 667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.
[5] Art. 34 Modifiche all’articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti
1. All’articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico».
2. All’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province» sono soppresse e le parole: «Il 20 per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «Il gettito derivante dall’applicazione del tributo».
[6] Autorevolmente formulata dal Comitato Scientifico del Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti.
[7] da art. 3 legge 549/95 comma 27, (riformulato)
Il tributo e’ dovuto alle regioni. Il gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività’ di recupero di materie prime e di energia, con priorità’ per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché’ a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.
L’impiego delle risorse e’ disposto dalla regione, nell’ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
[8] Art. 37 Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico
1. Dopo il comma comma 19 dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e’ aggiunto il seguente:
«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività’ agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e’ applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell’Unione europea, gli impianti di compostaggio a
erobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività’ agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacita’ di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti
sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività’ ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all’efficienza energetica nonché’ delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[9] Art. 38 Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici
1. All’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:
«1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’auto compostaggio e il compostaggio di comunità’, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all’articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.
1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità’ di rifiuti organici. Le attività’ di compostaggio di comunità’ che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già’ autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell’autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa».
2. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»;
b) dopo la lettera qq) e’ aggiunta la seguente:
«qq-bis) “compostaggio di comunità'”: compostaggio effettuato collettivamente da più’ utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».
[10] Art. 39 Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare
1. Dopo l’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ inserito il seguente:
«Art. 219-bis (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare).
1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e’ introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.
3. Ai fini del comma 1, al momento dell’acquisto dell’imballaggio pieno l’utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato.
4. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità’ della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità’ di applicazione nonché’ i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà’, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché’ ad altre tipologie di consumo».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[11] Art. 40 Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). – 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). – 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e’ vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
b) all’articolo 255, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
< p> «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e’ aumentata fino al doppio»;
c) all’articolo 263, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività’ di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi e’ destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed e’ destinato alle attività’ di cui al comma 1
dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché’ alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità’ attuative del presente comma».
[12] Art. 45 Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità’ dei rifiuti non riciclati
1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità’ automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.
2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei programmi già’ approvati.
3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale nonché’ nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la
riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può’ affidare ad università’ e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività’ degli enti locali.
[13] Scorrendo l’indice della Finestra sulla prevenzione dei rifiuti si trovano commenti a quelli già adottati – v. http://www.rifiutilab.it/contenuti.asp?key=archivio&p=600
[14] Art. 66 Modifica all’articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì’ essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».
[15] Definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006.