Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il decreto, firmato dal Ministro dell’Ambiente lo scorso mese di settembre, entrerà in vigore dal 24 febbraio 2021. Il regolamento chiarisce quando, a seguito di opportuno trattamento, i materiali in matrice cellulosica perdono lo status giuridico di rifiuto e possono essere considerati alla stregua di un prodotto, pronti per essere riutilizzati come nuova materia prima nei cicli produttivi.

l Regolamento attua quanto disposto dall’art. 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce che un rifiuto non può più essere considerato tale quando viene sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
  2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  3. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  4. l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
    Il comma 2 del medesimo articolo  prevede che i criteri di cui al comma 1, ovvero i quattro sopra elencati, sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, o, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie d irifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    Lo schema normativo del regolamento end of waste di carta e cartone è stato elaborato dopo numerosi incontri tecnici e consultazioni con ISPRA, gli operatori del settore e l’Istituto Superiore Sanità (ISS) per la valutazione degli impatti sull’ambiente e salute umana, e ha ottenuto, di recente, il via libera  dell’UE . 
    In sostanza il recupero dovrà avvenire “esclusivamente in conformità” alle disposizioni contenute nella norma UNI EN 643 Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare, nel rispetto dei requisiti di qualità ovvero dei criteri elencati nell’allegato 1, dove sono specificate anche le necessarie verifiche sui rifiuti in ingresso al “ciclo del riciclo” e sulla carta e cartone recuperati.

Il decreto si articola in 7 articoli, che determinano gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità  e 3 allegati.

Ne primo allegato sono individuati i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone, provenienti esclusivamente da raccolta differenziata, dopo un apposito trattamento, cessano di essere qualificati come tali, per essere reintrodotti come prodotti nel ciclo economico.  

Il secondo allegato individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.
 
Il terzo allegato riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC) redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.
Il decreto è disponibile qui:


Fonte: Gazzetta Ufficiale