Il Consiglio di Stato sentenza 4 giugno 2025, n. 4858 ha rigettato le richieste del titolare di un chiosco in un Comune del Lazio danneggiato da un incendio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti solidi urbani collocati accanto alla struttura e non spostati nonostante le richieste del gestore del negozio.

Secondo il giudice se dal posizionamento dei cassonetti per i rifiuti derivano dei danni all’esercizio commerciale situato vicino, il risarcimento va chiesto al Giudice ordinario (dunque, civile o penale) e non a quello amministrativo.

Il negoziante aveva chiamato in causa il gestore del servizio rifiuti che aveva collocato i bidoni per il loro conferimento.

Secondo i Magistrati se vero che, ai sensi dell’articolo 133 del Dlg 104/2010 (Codice del processo amministrativo) sulle controversie relative all’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani decide il Giudice amministrativo, la sua competenza è legata a provvedimenti espressione di un potere esercitato dall’Amministrazione pubblica come Autorità. In questo caso la causa del danno è comportamento meramente materiale, cioè la decisione di dove installare i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Il gestore del servizio sarebbe eventualmente responsabile solo per supposte lesioni causate a terzi dal bene (i cassonetti raccogli rifiuti) che ha in custodia ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile. Per tali controversie la giurisdizione è del Giudice ordinario e non di quello amministrativo.

Fonte: segretariato generale Giustizia amministrativa