Intervenire sulla riforma della normativa (primaria e secondaria) sul prelievo sui rifiuti La tariffa commisurata alla produzione come punto fondante il Piano Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti.
Nei prossimi mesi il nostro paese è tenuto al rispetto di due adempimenti che possono consentire una avvicinamento alle politiche comunitarie sull’ambiente e sui rifiuti. Oppure definirne un ulteriore allontanamento, da scontare magari con l’apertura di una ulteriore procedura di infrazione.
Entro il 13 dicembre dovrà essere adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR)[1],, che la normativa italiana vuole strettamente integrato alla gestione dei rifiuti[2]
Con DL 102/13[3] il Governo ha introdotto la service tax, composta da due tipologie di prelievo (la TASI per i servizi indivisibili e la TARI per i rifiuti). Ora la norma va definita con la legge di stabilità, da adottare entro il 15 ottobre.
La normativa europea da un’importanza sempre maggiore agli incentivi economici per guidare le politiche di gestione rifiuti verso la “società del riciclaggio” e renderne realizzabili gli obiettivi.
Perciò il PNPR deve guardare alla Tariffa rifiuti come ad uno dei principali driver economici per lo sviluppo di una politica integrata e sostenibile di gestione dei rifiuti.
Non a caso le Linee guida Europee per aiutare gli Stati nazionali nelle definizione dei Programma nazionali di prevenzione[4] ricordano che la tariffa puntuale è uno dei principali elementi di regolazione in grado di limitare la produzione di rifiuti.
Se questa è l’indicazione comunitaria con cui dovrà fare i conti, la riforma della Tariffa rifiuti, che il governo deve operare con la normativa sulla TARI, appare ancora molto in alto mare. Se ne discuterà anche a Ravenna 2013, che il 27 settembre vi dedica un workshop di approfondimento[5].
Dal “punto di vista della prevenzione” la riforma del prelievo sui rifiuti ha due punti fermi:
a) la Tariffa non può basarsi sulle superfici dei locali, ma essere commisurata alla produzione dei rifiuti e ai servizi forniti dal gestore. L’applicazione sulla base di indici parametrici può essere possibile, ma solo fino al maturare della capacità di misurare il rifiuto prodotto da ogni utenza;
b) nella determinazione del piano finanziario dei costi di gestione dei rifiuti vanno introdotti i costi per la loro prevenzione, con la necessaria riforma del DPR 158/99 (attualmente vigente). Queste risorse devono consentire la definizione Programmi di Prevenzioni dei Rifiuti, che il PNPR deve prevedere ad ogni livello territoriale interessato dalla pianificazione della gestione dei rifiuti (non solo a livello regionale) e servono a sostenere lo sviluppo della azioni (laddove non coperte da risorse private o comunitarie).
Rimandando ad altra sede lo sviluppo di questa proposta[6] in termini di normativa tecnica, basti accennare al fatto che i CPR (costi di prevenzione rifiuti) vanno inseriti tra i costi generali (CG), prima dei CGIND (Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati) e dei CGD (Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata).
I CPR vanno inseriti a monte dei costi di gestione delle fasi che intervengono sul rifiuto ormai divenuto tale e vanno pagati con la quota fissa della tariffa, gestiti cioè come “componenti essenziali del costo del servizio”. Questo per sottolineare che la prevenzione viene prima della raccolta e del trattamento, perchè mira a ridurre il rifiuto e il suo impatto.
[1] v. art. 29 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti. Questa rubrica ha già avuto modo di occuparsene in numerosi occasioni (v. in http://www.rifiutilab.it/contenuti.asp?key=archivio&p=600).
[2] L’art. 180 del Dlgs 152/06 e s.m.i. lo vincola a elaborare indicazioni affinchè tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 (i Piani regionali di gestione dei rifiuti).
[3] DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00145) (GU n.204 del 31-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 66 ).
[4] http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%20guidelines.pdf v. in particolare pag. 11.
[5] V. http://www.labelab.it/ravenna2013/events/workshop-z1-tares-dalla-valutazione-dellimpatto-alla-proposta-di-riforma/
[6] Accennata in una bozza di Regolamento Tecnico (revisione del DPR 158/99) messa a punto dal Gruppo Tares (http://www.tares.it/wp-content/uploads/2012/10/PROSPETTO-DI-ANALISI-REGOLAMENTO-bozza-del-17-10-2012.pdf).